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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1301 - pubb. 14/09/2008.

Contestazione del rendiconto e interesse ad agire


Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2008. Est. Rordorf.

Fallimento – Approvazione del conto della gestione del curatore – Contestazione – Interesse ad agire – Sussistenza di un danno al patrimonio – Necessità.


Colui che contesta - per ragioni non solo contabili, bensì di correttezza di gestione - l'operato del curatore, facendo sì che il procedimento di rendiconto assuma il carattere contenzioso previsto dall’art. 116, deve avere un interesse attuale e concreto così come richiesto dall'art. 100 c.p.c.. La contestazione del conto, che prelude alla sua mancata approvazione, non potrebbe infatti esser giustificata dal solo intento d'infliggere al curatore disonesto, negligente o incapace una sanzione di ordine morale: occorre che essa metta capo, invece, ad un accertamento idoneo a dar vita ad un (eventualmente successivo) giudizio di responsabilità, finalizzato al risarcimento del danno in favore dell'avente diritto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

omissis

Fatto

Con sentenza emessa il giorno **** 2001 il Tribunale di Napoli, che nel ** aveva dichiarato il fallimento della Azienda Avicola *** s.n.c., negò l'approvazione del conto della gestione presentato dal cessato curatore, Dr. J. K., il quale era stato revocato dalla carica con provvedimento del 18 maggio 2000.

L'impugnazione proposta dal dr. J. avverso tale pronuncia fu rigettata dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 21 novembre 2003, avendo detta corte anzitutto ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il diniego di approvazione del conto non presupponga l'allegazione e la prova di un pregiudizio arrecato alla massa o ai singoli creditori dall'operato del curatore, bensì soltanto l'accertamento di comportamenti di costui contrari ai doveri del suo ufficio. Aggiunse peraltro la corte che, nel caso in esame, gli addebiti contestati al dr. J. risultavano comunque potenzialmente dannosi per la massa.

Da un sopralluogo compiuto dal curatore subentrato era infatti risultato che la sede della società fallita, rimasta incustodita, era stata occupata da terzi, mentre i beni inventariati, a causa dello stato d'incuria ed abbandono in cui erano stati lasciati, avevano perso il loro valore. Al medesimo dr. J., poi, doveva esser addebitato di non aver esercitato l'azione di risoluzione del contratto di affitto dell'azienda della società fallita, pur ricorrendone gli estremi; nè poteva ritenersi che, cosi operando, egli avesse semplicemente attuato le direttive impartite dal giudice delegato, la corretta interpretazione delle quali induceva invece a reputare che anche l'azione di risoluzione, e non solo quella per il recupero dei canoni insoluti, fosse stata autorizzata. Il curatore, d'altronde, aveva omesso d'informare il giudice delegato di un fatto - l'occupazione dei locali dell'azienda da parte di terzi - di per sè solo sufficiente a comportare la risoluzione dell'affitto; e tale omissione aveva determinato un grave ritardo nella vendita dei beni della fallita, ostacolata dalla pendenza del suddetto contratto d'affitto aziendale, con conseguenze pregiudizievoli dovute alla rapida obsolescenza di una parte di tali beni. Al curatore, infine, era da imputare il mancato tempestivo esercizio di azioni revocatorie aventi ad oggetto la vendita di alcuni autoveicoli ad opera della società poi fallita, non servendo obiettare che quegli autoveicoli erano gravati da ipoteche per importi superiori al loro valore o erano stati alienati a terzi di buona fede: aspetti, questi, rilevanti semmai in sede di esercizio dell'azione di responsabilità, ma non anche ai fini dell'approvazione del conto di gestione.

Avverso tale sentenza il dr. J. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e poi ulteriormente illustrato con memoria.

La curatela del fallimento ha resistito depositando controricorso.

Diritto

1. Deducendo la violazione degli artt. 116 legge fallimentare e art. 2697 c.c., oltre che vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, il ricorrente per prima cosa censura, in punto di diritto, l'affermazione della corte d'appello secondo cui l'approvazione del conto reso dal curatore può essere negata, in presenza di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, anche se non ne sia allegata nè provata la dannosità per i creditori. Principio, questo, che il ricorrente stima non conforme all'orientamento manifestato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, aggiungendo poi che la corte d'appello ha apoditticamente anche affermato l'esistenza di danni potenziali, conseguenti ai comportamenti nella specie imputati al curatore revocato, senza in realtà fornire adeguata motivazione al riguardo.

2. Ancora sulla motivazione della sentenza impugnata si appuntano le critiche formulate nel secondo motivo del ricorso, che in particolare riguardano l'addebito mosso al curatore di aver provocato la perdita di beni mobili appartenenti alla società fallita. Secondo il ricorrente è illogico trarre una tale conclusione dal fatto che un locale della società era risultato momentaneamente occupato da terzi in occasione di un sopralluogo effettuato in epoca successiva alla revoca del curatore dalla carica; ed è contraddittorio al tempo stesso imputare al medesimo dr. J. di non avere tempestivamente proceduto alla vendita di beni che si assume siano andati perduti. In tale situazione - osserva ancora il ricorrente - non si giustifica il rifiuto della corte d'appello di dar corso alle prove orali dedotte dalla difesa del cessato curatore.

3. Pure nell'ultimo motivo di ricorso si lamentano vizi di motivazione della sentenza impugnata, nonchè la violazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 2697 c.c. il ricorrente nega fondamento all'addebito di non aver proceduto al recupero dell'azienda della società fallita ed, in particolare, di aver trascurarvi di esercitare l'azione di risoluzione del contratto di affitto avente ad oggetto detta azienda. Dalla documentazione acquisita in causa non si potrebbe infatti ragionevolmente dedurre l'esistenza di un'autorizzazione del giudice delegato all'esercizio dell'ipotizzata azione di risoluzione del contatto d'affitto, e la corte d'appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che il legale designato per assistere il fallimento aveva sconsigliato ogni iniziativa diversa dal semplice ricorso monitorio volto ad ottenere il pagamento dei canoni insoluti. Il curatore, che non è egli stesso un avvocato, bensì un dottore commercialista, non aveva dunque ragione per discostarsi da tale suggerimento; nè in contrario varrebbe invocare la sopravvenuta occupazione dei locali aziendali ad opera di terzi, trattandosi di un evento momentaneo accaduto in epoca successiva alla revoca del dr. J. dalla carica.

4. Nessuno dei tre motivi di ricorso sopra sintetizzati appare meritevole di essere accolto.

4.1. Il primo di essi coglie in parte nel segno laddove evidenzia l'errore in cui è incorsa la corte d'appello affermando che nel giudizio conseguente al rendiconto del curatore si può totalmente prescindere dagli eventuali riflessi dannosi, anche solo potenziali, degli addebiti mossi al curatore medesimo. Tuttavia - come si dirà meglio tra breve - siffatto errore comporta solo la necessità di correggere in punto di diritto la motivazione della sentenza impugnata, senza che la si debba cassare, giacchè la corte d'appello non ha comunque omesso di accertare, nel caso sottoposto al suo esame, il carattere potenzialmente dannoso di molteplici comportamenti tenuti dal curatore in violazione dei doveri inerenti alla sua carica.

4.1.1. La giurisprudenza di questa corte è costante nell'affermare che il giudizio d'impugnazione del conto reso dal curatore del fallimento non ha solo ad oggetto la verifica della gestione contabile della procedura, ma da luogo ad un più generale controllo sull'opera prestata dal curatore, sui risultati da lui ottenuti e sulla sollecitudine impiegata nel compimento delle attività che gli competono (si vedano in proposito Cass. 10 settembre 2007, n. 18940; 29 novembre 2004, n. 22472; 20 dicembre 2002, n. 18144; 5 ottobre 2000, n. 13274; 28 marzo 2000, n. 3696; 19 gennaio 2000, n. 547; 14 ottobre 1997, n. 10028; e 23 gennaio 1985, n. 277).

In realtà il rendiconto del curatore - in particolare nei casi in cui la gestione è destinata a proseguire o perchè subentra un nuovo curatore, o perchè la procedura si chiude col ritorno in bonis dell'impresa) - assolve ad una duplice finalità: in primo luogo quella di assicurare la necessaria continuità contabile, raccordando i dati della gestione affidata al curatore uscente con la contabilità della fase successiva; in secondo luogo quella di consentire la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, non diversamente da quanto accade in ogni ipotesi di gestione di interessi altrui.

Se si ha riguardo alla prima funzione, è evidente che la valutazione delle eventuali conseguenze dannose dell'operato del curatore non rileva, perchè si tratta essenzialmente di fotografare la situazione contabile per come essa si presenta, indipendentemente dalle ragioni che la hanno determinata e dal fatto che, magari, essa avrebbe potuto esser diversa qualora il curatore avesse meglio operato.

Se si pone mente alla seconda funzione, però, la conclusione è opposta. La verifica dell'operato del curatore, della sua corrispondenza ai precetti legali ed ai canoni di diligenza professionale richiesti per l'esercizio della carica, e degli esiti che ne sono conseguiti, per farne discendere la decisione se approvare o meno il conto da lui reso, si giustifica ed assume concreto significato solo a condizione di avere sullo sfondo il tema dell'eventuale responsabilità del curatore medesimo. Ciò non vuoi dire che il giudizio di rendiconto debba coincidere con l'esercizio di un'azione di risarcimento dei danni per responsabilità, ma il legame logico tra i due momenti è incontestabile, per le medesime ragioni per le quali anche nel linguaggio comune il "render conto" a qualcuno di una propria azione equivale ad assumersene la responsabilità. Ed in tal senso è anche significativo, sul piano sistematico, l'espresso richiamo che l’art. 38, u.c., legge fallimentare, in tema di responsabilità del curatore, opera alla disciplina del rendiconto dettata dal successivo art. 116.

Ma colui che contesta - per ragioni non solo contabili, bensì di correttezza di gestione - l'operato del curatore, facendo sì che il procedimento di rendiconto assuma il carattere contenzioso previsto dal citato art. 116, u.c. non diversamente da chiunque promuova un'azione giudiziaria, deve avervi interesse, come richiede l'art. 100 c.p.c., e deve trattarsi di un interesse attuale e concreto. La contestazione del conto, che prelude alla sua mancata approvazione, non potrebbe esser giustificata dal solo intento d'infliggere al curatore disonesto, negligente o incapace una sanzione di ordine morale: occorre che essa metta capo, invece, ad un accertamento idoneo a dar vita ad un (eventualmente successivo) giudizio di responsabilità, finalizzato al risarcimento del danno in favore dell'avente diritto. Se un danno non fosse neppure configurabile, e quindi se non ne fosse allegata e dimostrata almeno l'esistenza potenziale (potendosene poi dimostrare la precisa consistenza nell'eventuale successiva causa di responsabilità), l'impugnazione del conto non si giustificherebbe, perchè difetterebbe la prova dell'interesse a dar vita al giudizio che ne consegue (il che - sia detto per inciso - dovrebbe indurre ad escludere l'eventualità che detto giudizio possa esser promosso in difetto di contestazioni di parte, per iniziativa unicamente del giudice delegato il quale ritenga il conto non meritevole di approvazione, dando vita ad un'ipotesi di "giurisdizione senza azione": ipotesi ancor meno plausibile alla luce dei principio di terzietà ed imparzialità del giudice oggi espressamente enunciato dall'art. 111 Cost., comma 2).

S'è detto che nel giudizio di rendiconto in cui sia in questione la correttezza dell'operato del curatore dev'essere dedotta e dimostrata l'esistenza di un pregiudizio almeno potenziale inferto al patrimonio del fallito o agli interessi del creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare la contestazione del conto. Non occorre invece - contrariamente a quel che sostiene il ricorrente (enfatizzando in modo forse eccessivo un passaggio della sentenza di questa corte n. 18940/07, cit.) - che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della mala gestio del curatore. Giudizio di rendiconto ed azione di responsabilità formano infatti pur sempre oggetto di cause distinte (ancorchè, come già rilevato, vi siano tra esse legami logici e possa accadere che esse vengano esercitate cumulativamente o che siano comunque riunite), onde appare ingiustificato pretendere che la prova del danno risarcibile sia fornita sin dal giudizio di rendiconto, nell'ambito del quale è viceversa sufficiente - come già rilevato - che venga dedotta e dimostrata la potenzialità dannosa dei fatti di mala gestio imputati al curatore, in termini sostanzialmente non dissimili da quel che si richiede per una pronuncia di condanna generica (fermo restando che il giudizio di rendiconto, nella sua specifica singolarità, non è comunque destinato a concludersi con una pronuncia di condanna).

4.1.2. S'è già accennato che la conclusione cui sopra si è pervenuti, in punto di diritto, non è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

La corte d'appello, infatti, dopo avere (erroneamente) escluso la necessità di allegazione e prova di qualsiasi potenzialità di danno ai fini del diniego di approvazione del conto reso dal curatore, non ha mancato di osservare che, nel caso in esame, gli addebiti mossi all'operato del dr. J., risolvendosi nella mancata acquisizione di beni al fallimento, in ritardi nelle operazioni di liquidazione con conseguente perdita di valore di detti beni e nell'omesso esercizio di azioni recuperatorie, erano senz'altro da considerarsi "potenzialmente dannosi per la massa".

L'analisi che nell'impugnata sentenza viene compiuta dei singoli addebiti vale a confermare quanto appena osservato, ossia la potenziale dannosità per i creditori dei comportamenti negligenti imputati al cessato curatore (se ne dirà più diffusamente esaminando i motivi di ricorso seguenti), salvo soltanto in un caso: quello riguardante il mancato esercizio di azioni revocatorie riferite ad atti di compravendita aventi ad oggetto autovetture della società fallita. Con riguardo a tale omissione la corte napoletana, ripetendo l'argomento secondo cui non occorrerebbe nel giudizio di rendiconto dimostrare che il venir meno del curatore ai suoi doveri sia stato fonte di danno, ha disatteso l'eccezione formulata dal cessato curatore, il quale sosteneva che l'esercizio di dette azioni revocatorie non sarebbe stato in realtà conveniente. Per le ragioni sopra indicate il summenzionato argomento adoperato dalla corte d'appello non è condivisibile (e ciò comporta che si debba prescindere dall'addebito ora richiamato), ma non per questo è destinato a mutare il segno conclusivo della decisione impugnata che non ha approvato il conto reso dal curatore, giacchè - come già dianzi riferito - siffatta decisione è dipesa anche e soprattutto da altri e ben più rilevanti addebiti mossi all'operato del medesimo curatore.

4.2. Alla valutazione di tali addebiti, e dei loro effetti potenzialmente dannosi per la massa dei creditori del fallimento, si riferiscono gli altri due motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente.

Conviene dir subito che la violazione di norme di diritto (processuale o sostanziale) denunciata dal ricorrente non sussiste.

4.2.1. L'accenno alla disposizione dettata dall'art. 115 c.p.c., comma 1 non sembra essere del tutto pertinente, o comunque non risulta adeguatamente sviluppato. Se con esso il ricorrente intende riferirsi al fatto che la corte d'appello ha tratto argomento anche da una relazione del curatore in data 28 giugno 1995, che non sarebbe stata però acquisita in causa, occorre subito osservare che la difesa di parte controricorrente ha viceversa indicato di aver ritualmente prodotto quel documento, come allegato n. 11 del proprio fascicolo di primo grado, e che la produzione trova decisiva conferma nell'indice dei documenti contenuti in detto fascicolo, sottoscritto dal cancelliere in data 20 aprile 2001, in cui appunto figura, sub 11, una "istanza del curatore" datata 28 giugno 1995, che è quella cui evidente la corte d'appello ha fatto riferimento nella propria motivazione.

4.2.2. Neppure il riferimento all'art. 2697 c.c. appare concludente.

Non si dubita che, nel giudizio d'impugnazione del conto reso dal curatore, la veste di attore competa a colui che il conto ha contestato, al quale spetta perciò di provare la fondatezza degli addebiti rivolti alla gestione del curatore. Ma l'impugnata sentenza non ha affermato il contrario, nè ha posto a carico del cessato curatore un onere di prova che non gli toccava. Ha viceversa ritenuto, nel merito, che fosse "provata la fondatezza almeno parziale delle contestazioni sollevate", come espressamente si legge al punto 7 di detta sentenza.

Nessun errore di diritto è quindi ravvisabile, sotto questo profilo, ed il modo in cui il giudice di merito ha valutato le risultanze istruttorie, al fine di pervenire alla suindicata conclusione, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che per eventuali vizi della motivazione.

4.2.3. E' sulle censure che il ricorrente muove alla motivazione della sentenza impugnata che occorre, dunque, soffermarsi.

Esse non sono, però, fondate ed, in qualche misura, si risolvono in un'inammissibile istanza di riesame del merito.

La motivazione su cui si basa l'addebito al cessato curatore di non aver diligentemente operato per la custodia, la conservazione e la tempestiva vendita dei beni mobili della società fallita non è nè insufficiente nè contraddittoria. L'aver accertato che nei locali dove aveva sede l'azienda di detta società si erano insediati dei terzi, essendo quei locali rimasti incustoditi, unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante della stessa società secondo cui i beni inventariati versavano in stato di abbandono ed avevano perso gran parte del loro valore, costituiscono senza dubbio elementi idonei a fondare la convinzione di un grave difetto di custodia di tali beni imputabile al curatore, cui quel campito spettava. Nè la circostanza che la presenza dei terzi nei locali sia stata accertata dopo la cessazione del dr. J. dalla carica la priva del suo significato: perchè è evidente che proprio il subentro di un nuovo curatore ha consentito di farla emergere e nulla consente di affermare che - come sostiene invece il ricorrente - si sia trattato di un fatto momentaneo ed occasionale, anzichè di una situazione che già si protraeva da tempo secondo quel che la corte d'appello ha inteso.

Neppure può affermarsi che detta motivazione sia contraddittoria. La circostanza, infatti, che i beni mobili inventariati non siano stati adeguatamente custoditi e che una parte di essi sia andata perduta non si pone per nulla in antitesi con il ritardo nella liquidazione dei medesimi beni, imputato anch'esso al cessato curatore, e con la conseguente perdita di valore commerciale derivante dalla loro obsolescenza. Si tratta, all'evidenza, di addebiti concorrenti, ma non contrastanti, dal cui insieme emerge un coerente quadro di negligenza nell'esercizio delle funzioni di curatore, il cui accertamento in punto di fatto non è perciò in questa sede sindacabile; cosi come non lo è la valutazione in base alla quale la corte di merito ha reputato il materiale istruttorie acquisito sufficiente al fine di una consapevole decisione, e ne ha fatto discendere l'inutilità di dar corso alle prove orali dedotte dall'appellante, la cui alquanto generica formulazione ne esclude, comunque, anche in astratto, la decisività.

Del pari non condivisibili appaiono le critiche che il ricorrente muove al passaggio motivazionale riguardante il mancato esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di affitto aziendale.

Critiche che, per quanto in particolare attiene alla ricostruzione dei contatti intercorsi tra curatore e giudice delegato, all'interpretazione data dalla corte d'appello al provvedimento con cui quest'ultimo ebbe ad autorizzare l'esercizio dell'azione ed alla valutazione del comportamento che il curatore avrebbe dovuto tenere al riguardo per conformarsi a criteri di diligente gestione professionale, si risolvono in una censura di merito basata su opzioni interpretative diverse da quelle privilegiate dal giudicante, senza però configurare alcun intrinseco difetto nella logica della motivazione posta a sostegno della decisione impugnata; e che, per il resto, scontano la già rilevata sottovalutazione, da parte del ricorrente, del significato dell'accertamento in punto di fatto dell'avvenuta occupazione dei locali dell'azienda della società fallita ad opera di terzi, su cui invece ragionevolmente si è fondata, anche per questo aspetto, la convinzione della corte d'appello.

5. Al rigetto del ricorso, per effetto delle considerazioni anzidette, fa seguito la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorari ed Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorari ed Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008