Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12903 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 29 Aprile 2015. .


Associazioni non riconosciute - Deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto - Annullabilità - Procedimento - Distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute - Partecipazione del pubblico ministero



L’art. 23 c.c., ove dispone che le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente e di qualunque associato, trova applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall’assemblea degli associati, ma anche a quello di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo statuto dell’associazione medesima.

La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve, poi, ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della relativa disciplina col mancato riconoscimento della personalità giuridica, anche nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (salva, ovviamente, diversa previsione convenzionale), in considerazione dell’affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (cfr. Cass. 4 febbraio 1993 n. 1408; Cass. 3 aprile 1978, n. 1498; Cass. 15 marzo 1975, n. 1018).

L’unico elemento di distinzione che la giurisprudenza ha avuto modo di tracciare tra le associazioni riconosciute e quelle non riconosciute con riguardo alla procedura prescritta dall’art. 23 c.c. riguarda la necessaria partecipazione al procedimento del pubblico ministero, il quale è parte necessaria (ex art. 70, primo comma, n. 1 c.p.c.) nei giudizi instaurati per l’annullamento delle delibere adottate dalla prima tipologia di associazione e non per quelle adottate dalle seconde. Infatti, il potere di impugnazione conferito dall’art. 23 c.c. al pubblico ministero e, quindi, di partecipazione necessaria al processo d’impugnazione da altri promosso, deve essere escluso quando la domanda di annullamento ha ad oggetto una deliberazione assunta da assemblea (ovvero da altro organo) di associazione non riconosciuta, essendo lo stesso ricollegabile all’assoggettamento delle associazioni riconosciute come persone giuridiche al controllo dell’autorità amministrativa; in quanto tale incompatibile con la mancanza di riconoscimento della personalità giuridica (cfr. Cass. 10 aprile 1990, n. 2983; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1148).

Nell’ambito delle associazioni non riconosciute, la deliberazione contraria alla legge ovvero all’atto costitutivo è normalmente annullabile (cfr. Cass. 17 marzo 1975, n. 1018); al pari, del resto, della regola vigente (art. 2377 c.c.) per le deliberazioni di società di capitali (cfr., fra le molte, Cass. 22 luglio 1994, n. 6824; Cass. 23 marzo 1993, n. 3458; Cass. 24 gennaio 1990, n. 420). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)