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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12848 - pubb. 18/06/2015.

La specificazione dei tempi di soddisfacimento nel concordato preventivo attiene al giudizio di convenienza riservato ai creditori


Tribunale di Ascoli Piceno, 14 Marzo 2014. Est. Agostini.

Concordato preventivo - Falcidia di tutti i crediti privilegiati - Ammissibilità - Falcidia del credito Iva in assenza di transazione fiscale - Ammissibilità

Concordato preventivo - Indicazione dei tempi di soddisfacimento - Giudizio di convenienza riservata ai creditori


Poiché il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore che propone il concordato preventivo ha natura facoltativa e l'articolo 160 ammette la possibilità di pagare soltanto in percentuale i crediti privilegiati di qualsiasi natura, il debitore che non ritenga conveniente l'utilizzo della transazione fiscale potrà sempre proporre il soddisfacimento parziale dei debiti tributari e contributivi incapienti. In tal caso, non troverà applicazione l'articolo 182 ter L.F., ma il principio generale di cui al citato articolo 160, il quale, in determinate condizioni, consente la falcidia in tutti i crediti privilegiati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In assenza di previsioni legislative, la specificazione dei tempi di soddisfacimento nel concordato preventivo attiene al giudizio di convenienza riservato ai creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Sara Pagnoni


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