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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12828 - pubb. 15/06/2015.

Anticipazione dell'attività liquidatoria ad una fase anteriore all'approvazione dei creditori: sono necessari il requisito dell'urgenza e l'esperimento di una procedura competitiva


Tribunale di Padova, 08 Gennaio 2015. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo - Anticipazione dell'attività liquidatoria prima della approvazione dei creditori - Urgenza - Procedura competitiva - Necessità


Nell'ambito del concordato preventivo, lo svolgimento di attività liquidatoria prima che la proposta di concordato sia approvata dai creditori non può prescindere dal requisito dell'urgenza e dall'esperimento di una procedura competitiva, in assenza della quale non può configurarsi la migliore tutela dell'interesse dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Francesca Merlin


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