Anticipazione dell'attività liquidatoria ad una fase anteriore all'approvazione dei creditori: sono necessari il requisito dell'urgenza e l'esperimento di una procedura competitiva
Tribunale di Padova, 08 Gennaio 2015. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.
Concordato preventivo - Anticipazione dell'attività liquidatoria prima della approvazione dei creditori - Urgenza - Procedura competitiva - Necessità
Nell'ambito del concordato preventivo, lo svolgimento di attività liquidatoria prima che la proposta di concordato sia approvata dai creditori non può prescindere dal requisito dell'urgenza e dall'esperimento di una procedura competitiva, in assenza della quale non può configurarsi la migliore tutela dell'interesse dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Francesca Merlin
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