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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12818 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Arezzo, 27 Febbraio 2015. .

Scissione societaria - Previsione di responsabilità solidale delle società risultanti dalla scissione dei limiti del valore effettivo del patrimonio assegnato o rimasto - Clausola di salvaguardia in applicazione dell'articolo 2740 c.c.


Con l'articolo 2506-quater, comma 3, c.c. il legislatore, mediante la previsione secondo la quale ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, ha introdotto una clausola di salvaguardia che costituisce diretta applicazione dell'articolo 2740 c.c., la quale comporta che tutte le società coinvolte nella scissione siano garanti in via sussidiaria di quella alla quale il debito è stato trasferito, sia pure nei limiti specificati dalla norma del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna società trasferito o rimasto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)