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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12813 - pubb. 15/06/2015.

Concordato con continuità aziendale mediante scissione societaria, cessione parziale dei beni e valutazioni prognostiche sulla fattibilità del piano


Tribunale di Arezzo, 27 Febbraio 2015. Est. Picardi.

Concordato preventivo - Scissione societaria - Ammissibilità

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Rilevanza della continuità successiva alla omologazione

Concordato preventivo - Scissione societaria - Requisito della continuità aziendale - Assunzione di responsabilità per l'adempimento della proposta

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Cessione parziale del patrimonio del debitore - Ammissibilità

Scissione societaria - Previsione di responsabilità solidale delle società risultanti dalla scissione dei limiti del valore effettivo del patrimonio assegnato o rimasto - Clausola di salvaguardia in applicazione dell'articolo 2740 c.c.

Concordato preventivo - Fattibilità del piano concordatario - Esperimento ed esito di azioni revocatorie - Valutazione prognostica riservata ai creditori

Concordato preventivo - Fattibilità del piano concordatario - Scissione societaria - Eventualità di opposizione di valutazione dei relativi effetti - Valutazione prognostica riservata ai creditori

Concordato preventivo - Scissione societaria - Descrizione contenuta della proposta - Informazione dei creditori - Individuazione delle concrete modalità operative demandate alla fase esecutiva sotto la vigilanza degli organi della procedura


La legittimità della scissione societaria come strumento di attuazione di un concordato preventivo è suffragata da una pluralità di dati normativi: l'attuale dettato dell'articolo 2506 c.c., il quale non preclude più la possibilità di scindere una società sottoposta a procedura concorsuale, a differenza di quanto disposto dal testo anteriore alla riforma del diritto societario del 2003; le disposizioni dell'articolo 160, comma 1, L.F., che consentono espressamente di promuovere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante operazioni straordinarie; l'art. 186-bis L.F., la cui ratio è rappresentata dalla tutela della continuità aziendale, continuità alla quale è funzionale la scissione (articolo 2506, commi 1 e 3, c.c.), strumento idoneo per il conseguimento degli obiettivi economici della fattispecie elencate in modo espresso dall'art. 186-bis L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché, a norma dell'articolo 186-bis L.F., la continuità deve essere prevista nel piano, che è strumento di attuazione della proposta, si deve ritenere che la continuità al servizio dell'adempimento della stessa sia quella successiva al decreto di omologazione, prima del quale l'impresa è in continuità tutte le volte in cui l'attività prosegue  laddove la tutela dei creditori è affidata al regime delle autorizzazioni di competenza del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo che utilizzi la scissione societaria come modalità di esecuzione della proposta concordataria, la possibilità di considerare il concordato come in continuità aziendale è subordinata alla circostanza che la società scissa o scissionaria che prosegue l'attività di impresa assuma, nei confronti del ceto creditorio, la responsabilità per l'adempimento della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con continuità aziendale è ammissibile la cessione anche parziale del patrimonio del debitore, senza che ciò costituisca violazione dell'articolo 2740 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con l'articolo 2506-quater, comma 3, c.c. il legislatore, mediante la previsione secondo la quale ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, ha introdotto una clausola di salvaguardia che costituisce diretta applicazione dell'articolo 2740 c.c., la quale comporta che tutte le società coinvolte nella scissione siano garanti in via sussidiaria di quella alla quale il debito è stato trasferito, sia pure nei limiti specificati dalla norma del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna società trasferito o rimasto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di valutazione della fattibilità del piano concordatario, l'ipotesi di avveramento del c.d. worst case rappresentato dal mancato pagamento dei creditori chirografari per effetto dell'accoglimento delle azioni revocatorie, implica una valutazione prognostica in ordine alla fattibilità della proposta con specifico riferimento alla misura di soddisfacimento dei crediti, valutazione di esclusiva competenza dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di valutazione della fattibilità del piano concordatario da eseguirsi mediante scissione societaria, l'ipotesi di una eventuale opposizione alla scissione ex articolo 2503 c.c. e dei suoi effetti, implica una valutazione prognostica in ordine alla fattibilità della proposta riservata ai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non osta alla omologazione del concordato preventivo la circostanza che la scissione attraverso la quale dovrà essere eseguito il piano non sia stata compiutamente definita dal proponente, posto che la condizione essenziale, al fine di ritenere rispettato il diritto di informazione dei creditori, è che l'operazione di scissione sia stata contemplata nella proposta concordataria e descritta nelle sue linee essenziali, ben potendo le concrete modalità operative essere delineate nella fase esecutiva sotto la vigilanza degli organi della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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