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Tribunale di Roma, 04 Febbraio 2015. .
Scioglimento e liquidazione delle società - Responsabilità del liquidatore - Natura contrattuale - Onere della prova - Allegazione e prova del nesso eziologico tra condotte illecite e danni prospettati
Al liquidatore che si sia reso responsabile di condotte illecite non può essere imputato ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito; al contrario, lo stesso, legato alla società da un rapporto di mandato, è tenuto a rispondere dei soli pregiudizi riguardabili come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ascrittogli. Per tale ragione, l'affermazione della responsabilità risarcitoria esige che la società istante alleghi e dimostri, tra l'altro, il nesso eziologico tra le condotte illecite ed i danni prospettati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)