Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12740 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 2015. .
Dichiarazione di fallimento - Opposizione - Accertamento della situazione d'insolvenza - Accertamento di fatti diversi da quelli che hanno fondato la dichiarazione di fallimento - Fatti anteriori alla pronuncia - Risultanze non contestate dello stato passivo - Acquisizione d'ufficio degli elementi rilevanti
Nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'accertamento della situazione di insolvenza, pur se va compiuto con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente. La sussistenza della insolvenza può essere pure desunta dalle risultanze non contestate dello stato passivo mediante l'acquisizione, anche ufficiosa, degli elementi rilevanti (Sez. 1, Sentenza n. 5869 del 1993).
Massimario Ragionato
- ∙ Accertamento dello stato di insolvenza
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Altri profili dell'insolvenza
Momento ed elementi di riferimento per l'accertamento dell'insolvenza