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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12698 - pubb. 21/05/2015.

La prededuzione al credito del professionista richiede necessariamente l'ammissione alla procedura di concordato


Tribunale di Rovigo, 14 Maggio 2015. Est. Martinelli.

Concordato preventivo e fallimento consecutivo - Crediti del professionista per l'assistenza al debitore - Prededuzione - Funzionalità e strumentalità - Coincidenza semantica - Ammissione concordataria - Necessità


In tema di riconoscimento della prededuzione al credito del professionista che abbia assistito l'imprenditore nella preparazione della domanda di concordato preventivo, non può essere condivisa la tesi della coincidenza semantica tra funzionalità e strumentalità (cfr. Cass. 2264/2015), in quanto la funzionalità presuppone la strumentalità, ma non si esaurisce in essa. Funzionale è - secondo la definizione data dal dizionario Treccani - ciò "che risponde o tende a rispondere alla funzione cui è assegnato". Pertanto, funzionale alle prestazioni dei professionisti incaricati è un piano idoneo alla ammissione concordataria, presupposto indefettibile per la utilità creditoria. Invero non può sfuggire come il contratto privatistico di opera professionale sia caratterizzato in queste ipotesi spiccatamente dalla finalità di tutela di interessi di terzi, ovvero i creditori dell´imprenditore. Tale collegamento è così pregnante da caratterizzare la causa del contratto, assimilandolo, dunque, alla figura di creazione teutonica del contratto con effetti protettivi, da rendere rilevante sul piano giuridico la inidoneità concreta del piano alla ammissione, ai fini del riconoscimento della prededuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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