Nel concordato in continuità non è applicabile l’art. 182 V co., L.F. laddove impone per la dismissione dei beni l’adozione di procedura competitiva
Tribunale di Bari, 05 Maggio 2015. Est. Casciaro.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Liquidazione beni non funzionali all’esercizio dell’impresa – Procedure competitive – Inapplicabilità
Nel concordato in continuità non è applicabile l’art. 182, comma 5, L.F. laddove impone per la dismissione dei beni l’adozione di procedura competitiva. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia
Il testo integrale