Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12643 - pubb. 14/05/2015

Citazione in giudizio di due coobbligati ed effetti dell'atto spontaneo di soddisfazione del credito dell’attore da parte di uno dei due coobbligati

Tribunale Massa, 23 Gennaio 2015. Est. Ermellini.


Venir meno del dovere di pronuncia sulla domanda originariamente proposta da parte del Giudice, come conseguenza del venir meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. delle parti del giudizio



Posto che le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della decisione, qualora nel corso del giudizio l’unica pretesa dedotta sia quella dell’attore, e venga spontaneamente soddisfatta in corso di causa da uno dei due convenuti, citati in giudizio come coobbligati (a cui fa seguito la rinuncia ex art. 306 c.p.c. alla domanda ed agli atti da parte dell’attore, così soddisfatto), per il giudice viene meno il dovere di pronunziare sul merito dell’unica domanda proposta, essendo cessato per tutte le parti l'interesse ex art. 100 c.p.c. a tale pronunzia, e sorge l’interesse di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, a nulla rilevando il mero (irrilevante ex art. 100 c.p.c.) interesse dell’altro convenuto (litisconsorte facoltativo passivo, citato in giudizio dall’attore come coobbligato) ad ottenere una pronunzia di merito nel senso dell’infondatezza originaria della domanda attorea nei suoi confronti. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Matteo Nerbi del Foro di Massa-Carrara


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