Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1264 - pubb. 21/06/2008

Procedimento per dichiarazione di fallimento e assistenza tecnica

Tribunale Roma, 18 Giugno 2008. Est. Ruggiero.


Fallimento – Ricorso per dichiarazione di fallimento – Assistenza di un difensore – Necessità.



Il procedimento per dichiarazione di fallimento, in seguito alla riforma della procedura fallimentare – caratterizzata dai principi di pieno contraddittorio tra le parti e di terzietà del giudice nel rispetto dell’art. 111 Cost. – non consente la costituzione personale della parte ricorrente. Il ricorso per dichiarazione di fallimento presentato senza l’assistenza di un difensore deve quindi essere dichiarato inammissibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 

omissis

DECRETO

Visto il ricorso di Banca ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 15.11.2007, per la dichiarazione di fallimento di *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma****;

rilevato che il ricorso risulta proposto dalla Banca ricorrente senza la rituale costituzione tramite un legale, ai sensi dell’art. 82 e ss. c. p. c.;

rilevata, dunque, l’assenza del ministero di un difensore per la proposizione del ricorso;

rilevato che, nel vigore della legge n. 267/1942, data la natura inquisitoria del procedimento per la dichiarazione di fallimento, il ricorso era assimilabile ad una segnalazione del creditore di uno stato di insolvenza per l’instaurazione di un giudizio che consentiva anche l’iniziativa ex officio del Tribunale;

rilevato, altresì, che il procedimento per la dichiarazione di fallimento, data la natura suddetta, non attuava in  modo pieno e rituale un integrale contraddittorio delle parti data la natura esecutiva-inquisitoria, tanto da far ritenere il ricorso del creditore una sorta di denuncia dell’esistenza di uno stato di insolvenza;

rilevato, altresì, che l’assenza di un contraddittorio pieno tra le parti del giudizio emergeva anche dalla assenza di un onere di notifica in capo al creditore, atteso che l’art. 15 l. f. (nella versione della legge del 1942) prevedeva espressamente la comparizione dell’imprenditore ad opera del Tribunale con onere di comunicazione a carico della Cancelleria, solo nella prassi affidata al ricorrente;

ritenuto che la riforma della procedura fallimentare si ispira ad un principio di pieno contraddittorio tra le parti ed ad una piena rispondenza del principio di terzietà del giudice, nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost.;

ritenuta l’applicabilità della disciplina concernente i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 737 c. p. c. e ss., per i quali non vi è dubbio, soprattutto per quelli di natura contenziosa proposti per una composizione di confliggenti interessi, che occorre la rituale costituzione a mezzo di un difensore tecnico, in ossequio agli art. 82 e ss c. p. c.;

ritenuto che la nuova disciplina del ricorso per la dichiarazione di fallimento esige la proposizione a mezzo di un difensore tecnico in attuazione di un pieno contraddittorio tra le parti ed in assenza di un potere di attivazione ex officio del Tribunale, con onere di notificazione dello stesso a carico dello stesso ricorrente;

ritenuto, pertanto, che il ricorso, persa la natura di denuncia di uno stato di insolvenza per la quale poteva attivarsi ex officio il tribunale, diventa lo strumento tecnico per adire il Tribunale in sede esecutiva concorsuale contro il debitore, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 15 l. f.;

ritenuto che la procedimentalizzazione dell’istruttoria pre-fallimentare con l’onere di notifica a carico del ricorrente nonché l’istruttoria realizzabile con il richiamo agli strumenti del processo di cognizione nonché l’impulso di parte da cui è caratterizzato con la possibilità di richiedere l’attivazione di poteri cautelari non consentono la costituzione personale della parte ricorrente, ma esigono una difesa tecnica;

ritenuto, altresì, che la necessità di una difesa tecnica emerge in contrapposizione con la possibilità di presentare personalmente il ricorso per la ammissione nello stato passivo del proprio credito, che il legislatore della riforma ha previsto espressamente nell’art. 93 l. f.;

ritenuto che l’espressa previsione della sottoscrizione personale del ricorso ai sensi dell’art. 93 l. f. non è stata riproposta dal legislatore in sede di proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, per cui la mancata previsione deve ritenersi comportare l’applicazione della disciplina generale in materia di costituzione della parte secondo i principi del processo di cognizione, applicabile anche ai procedimenti in camera di consiglio;

ritenuto, pertanto, che il ricorso per la dichiarazione di fallimento, in assenza di una rituale costituzione a mezzo di un difensore tecnico, appare inammissibile per le suddette argomentazioni;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Banca Popolare di Milano Soc. Coop. A r. l., depositato il 15.11.2007.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, il 18.06.2008.


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