Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12632 - pubb. 14/05/2015

Frazionamento della tutela giudiziale è abuso del processo

Cassazione civile, sez. VI, 24 Aprile 2015, n. 8381. Est. Scalisi.


Tutela giudiziale – Frazionamento – Abuso del processo – Sussiste



La condotta di chi, a fronte di posizioni comuni, frazioni successivamente la tutela giudiziale, ad esempio proponendo distinti ricorsi, è lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e contraria ai principi del giusto processo, in quanto l'inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo confliggente con l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 Cost. Tali principi possono trovare applicazione anche ove l'evento causativo del danno, e quindi giustificativo della pretesa, sia identico, come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi siano solo i danneggiati, i quali dopo aver assunto la stessa condotta in fase di richiesta dell'indennizzo, agendo con lo stesso difensore, hanno instaurato singolarmente procedimenti diversi, destinati inevitabilmente alla riunione. Una tale condotta, priva di alcuna apprezzabile motivazione ed incongrua rispetto alle rilevate modalità di gestione, sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale, che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti, che non sia l'inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore, a causa dell'aumento degli oneri processuali, ma contrasta altresì soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull'organizzazione giudiziaria a causa dell'inflazione dell'attività, con il conseguente generale allungamento dei tempi processuali. Dal riscontralo abuso dello strumento processuale non può tuttavia, conseguire la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l'accesso in sé allo strumento che è illegittimo, ma le modalità con cui è avvenuto, ma l'eliminazione per quanto possibile degli effetti discorsivi dell'abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell'onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento sin dall'origine. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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