Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12620 - pubb. 13/05/2015

L'ufficio di Liquidatore Giudiziale nel concordato preventivo è incompatibile con la pregressa funzione di Commissario Giudiziale svolta nell'ambito della medesima procedura concorsuale

Tribunale Pesaro, 05 Dicembre 2013. Est. Storti.


Concordato preventivo – Concordato con cessione dei beni – Nomina del liquidatore giudiziale nella persona del commissario giudiziale – Inammissibilità – Conflitto di interessi – Sussistenza – Incompatibilità ex art. 28 L.F.



Va confermato il recente orientamento della Suprema Corte, espresso dalla decisione 2013/1237, per cui l’ufficio di liquidatore giudiziale non può essere assunto dalla persona già in carica come commissario giudiziale, stante il potenziale conflitto di interessi che potrebbe configurarsi nell’ipotesi in cui si cumulino nella stessa persona funzione gestoria del concordato (liquidatore) con quella di sorveglianza dell’adempimento (commissario). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

(In tema di compenso conseguente al doppio incarico di liquidatore giudiziale e commissario giudiziale, si veda Cass. 15 dicembre 2011 n. 27085,  http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=11279.php)


Massimario Ragionato



Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale


 


Testo Integrale