Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12602 - pubb. 11/05/2015

L'espressione del voto nei venti giorni successivi all'adunanza non richiede il previo rilascio di procura speciale

Tribunale Verona, 02 Febbraio 2015. Est. Fontana.


Concordato preventivo - Espressione del voto - Comunicazione dei venti giorni successivi all'adunanza - Procura speciale - Non necessità - Valutazione della validità del voto secondo le regole proprie della manifestazione di volontà



L'espressione del voto nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori non richiede il rilascio di procura speciale, come previsto dall'articolo 174 LF, in quanto la procura è prevista solo per l'ipotesi in cui il creditore non sia personalmente presente nell'adunanza. Conseguentemente, la validità del voto espresso successivamente deve essere valutata secondo le regole proprie della manifestazione di volontà, potendo questa aver luogo anche per mezzo di soggetti che non abbiano i poteri di firma del creditore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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