Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1260 - pubb. 15/06/2008

Concordato fallimentare, proposte concorrenti e legge applicabile

Tribunale Roma, 11 Marzo 2008. Est. La Malfa.


Concordato fallimentare – Presentazione di proposte concorrenti in tempi diversi prima e dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 169/2007 – Legge applicabile.



Qualora ad una proposta di concordato fallimentare depositata prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 169/2007 faccia seguito un’altra proposta successiva all’entrata in vigore del suddetto D.lgs., l’intera procedura sarà regolata dalla legge vigente all’epoca della presentazione del primo ricorso che regge e costituisce il momento di apertura dell’intero iter procedimentale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 

Fall. Augustea Immobiliare n. 417/06

Il G.D.

- Rilevato che con ricorso depositato in data 21.11.2006 la Srl V. SGR Spa ha proposto concordato fallimentare ai sensi degli art. 124 ss l.f.; che con atto in data 14.1.2008 il Curatore fallimentare ha depositato il suo parere favorevole alla proposta suindicata;

- rilevato che nel frattempo, con ricorso depositato in data 23.1.2008, anche la Srl M. Immobiliare ha presentato un concordato fallimentare che si prospetta come migliorativo della precedente proposta;

che con ordinanza 14.2.08 questo GD stabiliva un termine per depositare proposte migliorative e stabiliva che il curatore, all'esito, provvedesse a depositare il proprio parere ed acquisisse il parere del comitato dei creditori;

rilevato che nel frattempo, in data 10.3.08, la Snc La R. ha depositato una ulteriore proposta di concordato fallimentare che si prospetta in termini migliorativi rispetto alla due precedenti proposte;

- rilevato ancora che nel frattempo, a decorrere dall' 1.1.2008, è entrato in vigore il D. lgs n. 169/07, che ha parzialmente modificato la disciplina del concordato fallimentare; che l'art. 22 del predetto D.lgs stabilisce che le disposizioni in esso previste si applicano alle procedure "di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore";

- ritenuto che l'apertura della procedura di concordato fallimentare coincide con il deposito del ricorso, non essendo presente nel sub procedimento in questione alcun provvedimento di apertura e dovendosi comunque ritenere che il deposito regge l'intero iter procedimentale, obbligatorio per gli organi;

- ritenuto conseguentemente che, siccome il procedimento di concordato fallimentare previsto dal regime intermedio di cui al D. Lgs n. 5/2006 prevede espressamente la possibilità della presentazione di plurime proposte di concordato fallimentare, disponendo in tal caso che debbano essere poste in votazione contemporaneamente, si deve concludere che, nell'ambito di tale regime procedimentale, alla presentazione della prima proposta di concordato consegue l'apertura di un'unica procedura nella quale s'inseriscono le successive proposte che, seppure presentate dopo l'entrata in vigore del "correttivo", seguono la disciplina precedente;

- ritenuto conseguentemente che anche sulla proposta presentata dalla Snc La R. deve essere richiesto il parere (vincolante) del Curatore, nonchè quello (non vincolante) del Comitato dei creditori;

- ritenuto inoltre - secondo una prassi già adottata in questo Tribunale - che è opportuno, al fine di colmare lo svantaggio informativo per i primi due proponenti derivante dal fatto che il terzo conosceva le condizioni previste dalla prima proposta, disporre che entrambe le parti possano depositare, ove lo ritengano, eventuali proposte migliorative entro il termine ultimo del giorno 31.3.2008, h. 13;

p.q.m.

concede termine tutti i proponenti per depositare entro il giorno 31.3.2008, h. 13, eventuali proposte migliorative;

dispone che il Curatore comunichi tempestivamente a ciascuno dei proponenti le diverse proposte depositate, in unione al presente provvedimento;

dispone che all'esito dello scadere del termine suindicato il Curatore esprima il suo motivato parere ed acquisisca il parere del Comitato del creditori, con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.

Roma, 11.3.08.                                                                  

Il Giudice Del. Dott. Antonino La Malfa

 

Depositato il 11.3.08.


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