Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12573 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2015. .


Separazione consensuale – Divorzio congiunto – Accordi dei coniugi – Qualificabilità come negozi o contratti – Sussiste – Conseguenze – Impugnabilità (a causa di nullità o annullabilità) – Sussiste – Modalità – Mediante autonomo giudizio di cognizione – Necessità – Sussiste



Nella separazione consensuale, così come nel divorzio congiunto, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale che, frequentemente, per i profili patrimoniali, si configura come un vero e proprio contratto. Non rileva che, in sede di divorzio, esso sia recepito, fatto proprio dalla sentenza: all’evidenza, tale pronuncia è necessaria per lo scioglimento del vincolo matrimoniale ma, quanto all’accordo, si tratta di un controllo esterno del giudice, analogo a quello della separazione consensuale. Ove l’accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi avesse interesse e dunque anche da chi avesse dato causa a tale nullità. E tale accordo (o contratto) potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore, magari sulla sussistente dell’interesse del minore ovvero dal dolo di una delle parti). Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione da parte dei soggetti dell’accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione (Cass. Civ. n. 17067 del 2003, Cass. Civ. n. 18066 del 2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)