Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12571 - pubb. 07/05/2015

Opposizione a decreto ingiuntivo: l’orientamento del tribunale di Bologna in materia di mediazione. E’ l’opponente a essere obbligato

Tribunale Bologna, 20 Gennaio 2015. Est. Paola Matteucci.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento sottoposto all’obbligo della preventiva mediazione – Parte del processo soggetta all’obbligo – Parte Opponente – Sussiste



In materia di mediazione obbligatoria ex art. 5 dlgs 28 del 2010, in caso di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento della mediazione giova al "convenuto opposto" e comporta la definitività del decreto ingiuntivo opposto in applicazione (analogica) dell’articolo 647 comma 1 c.p.c., in quanto: a. è l’opponente, e non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo; pertanto è l’opponente a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata; b. la condizione di procedibilità opera solamente nella fase di opposizione; se si andasse di diverso avviso, si introdurrebbe una sorta di improcedibilità postuma della domanda monitoria, ossia una improcedibilità che pur non sussistente al momento in cui è stato proposto il ricorso e ottenuto il decreto ingiuntivo, sarebbe accertata solo successivamente in una fase posteriore; si applicherebbe poi un regime speciale alla improcedibilità non contemplato dal d. lgs. 28/2010, in contrasto con il disposto dell’articolo 647 c.p.c. (il quale, in caso di improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell’opponente, prevede che il giudice su istanza anche verbale del ricorrente dichiari esecutivo il decreto opposto) e pure in contrasto con il tendenziale principio della stabilità dei provvedimenti emessi a cui è informato il procedimento di ingiunzione. Pertanto, l’espressione "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" contenuta nell’articolo 5 co. 2 citato va interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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