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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12568 - pubb. 04/05/2015.

Controllo del giudice sulla fattibilità economica nei limiti di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi fissati


Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2014. Est. De Chiara.

Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Verifica della fattibilità - Controllo sulla fattibilità giuridica - Ammissibilità - Controllo sulla fattibilità economica - Limiti - Fattispecie

Concordato preventivo - Ammissione - Decreto d'inammissibilità - Audizione del debitore ex art. 162 legge fall. - Esperimento dell'incombente anche nel procedimento ex art. 15 legge fall. - Ammissibilità - Fondamento


In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva espresso dubbi in ordine alla possibilità della società affittuaria dell'azienda della debitrice di produrre risultati imprenditoriali sufficienti ad assicurare il pagamento dei canoni d'affitto occorrenti al soddisfacimento del fabbisogno concordatario). (massima ufficiale)

In tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento. Ne consegue che l'audizione del proponente, prevista dall'art. 162 legge fall., può coincidere con quella relativa ad eventuali istanze di fallimento. (massima ufficiale)

Il testo integrale

(1) Dall'articolo "La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013" di Paola Vella:

Viene poi [dopo Cass. 30 aprile 2014, n. 9541, ndr] portato all’esame di Cass. 22 maggio 2014, n. 11423[1] il caso di un piano concordatario che prevedeva l’affitto di un’azienda farmaceutica ad una società - il cui amministratore unico (nonché socio all’80%) era anche legale rappresentante (nonché socio al 75%) delle società concordataria -  alla quale appena tre giorni prima della dichiarazione di fallimento era stato affidato, peraltro a condizioni economiche più vantaggiose di quelle previste nella proposta di concordato (dichiarata inammissibile), il ramo più vitale dell’impresa, senza che essa disponesse della capacità, economica e patrimoniale (in quanto priva della qualifica di imprenditore farmaceutico e dotata di un capitale di soli centomila euro), di gestire con successo un’azienda gravata da un passivo di oltre 176 milioni di euro, dovendo corrispondere canoni per circa 64 milioni di euro in cinque anni. In sede di reclamo, la corte d’appello aveva sostenuto che il tribunale non aveva esercitato un sindacato sulla fattibilità della proposta, limitandosi ad evidenziare aspetti rilevanti sulla sua serietà ed idoneità ad essere adeguatamente valutata dai creditori, nonché a valutare l’inadeguatezza della relazione del professionista attestatore.

I giudici di legittimità censurano la decisione della corte territoriale (di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento) per non essersi attenuta ai criteri indicati dalle Sezioni Unite, avendo fondato l’inammissibilità della proposta di concordato «non su ragioni d’incompatibilità del piano con norme inderogabili (difetto di fattibilità giuridica)», né su un deficit informativo per i creditori, ma - dopo aver asserito di voler limitare il proprio giudizio all’adeguatezza dell’attestazione di fattibilità del professionista - esprimendo in realtà «dubbi circa la possibilità dell’affittuaria di produrre risultati imprenditoriali sufficienti ad assicurare il pagamento del canone d’affitto occorrente al soddisfacimento delle esigenze del concordato; dubbi che finiscono per sconfinare nel merito della valutazione di fattibilità economica del piano, sul quale il giudice non può direttamente intervenire».

Qui l’assonanza con le Sezioni Unite torna ad essere più decisa, laddove esse, dopo aver affermato che la fattibilità (tout court) del piano - intesa come prognosi di concreta realizzabilità - costituisce uno dei presupposti di ammissibilità del concordato sul quale il giudice deve pronunciarsi, precisano però che solo per la “fattibilità giuridica”  tale sindacato può essere diretto, e non «di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell’attestato» del professionista di cui all'art. 161, comma 3, l. fall.



[1] Pres. Rordorf, rel. De Chiara, reperibile in www.cassazione.it