il Trust


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12559 - pubb. 06/05/2015

Azione revocatoria ordinaria del trust: natura gratuita del negozio e danno ai creditori

Tribunale Novara, 29 Gennaio 2015. Est. Angela Maria Nutini.


Trust - Clausola di proroga della giurisdizione - Effetti nei confronti dei terzi - Effetti nei confronti del creditore che agisce in revocatoria - Esclusione

Trust - Trust liquidatorio - Finalità solutoria - Conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori - Esclusione

Trust - Fondo patrimoniale - Sottrazione della garanzia patrimoniale dei creditori - Natura gratuita - Azione revocatoria ex articolo 2901 c.c.

Trust - Azione revocatoria ordinaria - Consapevolezza in capo al trustee delle finalità elusive - Esclusione

Trust - Azione revocatoria ordinaria - Pregiudizio alle ragioni del creditore - Compimento di atti che rendono più incerto o difficile il soddisfacimento del credito



In forza del principio per cui la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del trust, anche se non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al trust, ma non vincola i soggetti che rispetto al trust sono in posizione di terzietà (Cass. Sez. Un. 14041/2014), si deve ritenere che detta clausola non operi nei confronti del creditore che agisca con azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c. al fine di ottenere la revoca dell'atto istitutivo del trust. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può sostenersi che il trust, in considerazione delle finalità solutorie in esso enunciate, preservi la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, dal momento che tali finalità sono irrilevanti per i terzi che non hanno la facoltà di esigerle o verificarne il rispetto nei confronti del trustee e che sono invece tutelati proprio dall'azione revocatoria ordinaria, preordinata alla tutela di tali stessi interessi a prescindere dalla prova piena delle ragioni di credito che sarebbe invece richiesta per far valere le proprie pretese nei confronti del trust. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
 
Il trust si presta, come il fondo patrimoniale, a sottrarre ai creditori le garanzie di cui all'articolo 2740 c.c. e può, pertanto, costituire oggetto di domanda di revocatoria ordinaria in quanto negozio gratuito finalizzato a trasferire i beni ad una gestione separata senza corrispettivo alcuno e con sottrazione di essi ai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 dell'atto istitutivo del trust, appare improprio qualificare il trustee come terzo acquirente in capo al quale dovrebbe richiedersi la consapevolezza delle finalità elusive, in quanto il trustee è semplicemente l'esecutore delle finalità del trust ed è del tutto indifferente ad esse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 dell'atto istitutivo del trust, il pregiudizio alle ragioni del creditore è ravvisabile anche in un trust con finalità liquidatorie in quanto, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile di soddisfacimento del credito, il quale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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