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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12540 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013. .

Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Controllo del tribunale sulla fattibilità della proposta di concordato - Contenuto - Sindacato sulla fattibilità economica - Limiti - Attitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato - Fattispecie in tema di concordato preventivo con continuità aziendale


In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato. (Nella specie, concernente un'ipotesi di omologazione di concordato preventivo con continuità aziendale, le osservazioni contenute nel parere del commissario giudiziale ex art. 180, secondo comma, legge fall. - inerenti alla mancanza di apporto di nuova finanza da parte delle banche in epoca successiva all'omologa, nel "deficit" patrimoniale registrato dal debitore con conseguente totale perdita del capitale, nella mancanza di garanzie di vendita degli immobili e nella mancanza di copertura del fabbisogno concordatario con le risorse previste dal piano e, dunque, sostanziandosi in rilievi valutativi e prognostici - sono state ritenute inidonee a palesare la manifesta irrealizzabilità del piano e a giustificare l'intervento officioso del tribunale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)