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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12490 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 21 Luglio 2014. .

Sindaci - Cessazione dall'ufficio - Efficacia - Ricostituzione del collegio - Necessità


Il primo comma dell'articolo 2400 c.c., nel prevedere che "la cessazione dei sindaci per scadenza del mandato ha effetto solo dal momento in cui il collegio è stato ricostituito" dall'assemblea, contiene in sé l'istituto della prorogatio, onde consentire al collegio dei sindaci di essere sempre costituito e operare nel pieno delle proprie facoltà senza alcuna soluzione di continuità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)