Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12458 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 31 Gennaio 2015. .


Responsabilità medica – Azione di regresso della struttura sanitaria verso il medico dipendente che ha eseguito l’intervento – Caratteristiche



L’impresa sanitaria tenuta ad adempiere le prestazioni oggetto del contratto di spedalità non può pretendere con l’azione di regresso di far ricadere integralmente le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento sul proprio dipendente/ausiliario se non provando sia che la condotta del soggetto di cui si è avvalsa per adempiere ha concretato un fatto illecito (causativo del danno che la struttura sanitaria è tenuta a risarcire al paziente), sia che essa è stata la sola che abbia determinato l’evento dannoso, senza vi abbiano concorso altre condotte attive o omissive imputabili alla stessa impresa sanitaria che agisce in regresso (perché tenute da altri suoi dipendenti/collaboratori, come in caso di responsabilità di equipe, o perché riconducibili a carenze organizzative e/o gestionali dell’impresa sanitaria). Le condotte che a vario titolo possono contribuire alla produzione dell’evento lesivo subito dal paziente non legittimano certo la pretesa di riversare sul singolo corresponsabile anche quella percentuale di danno non riferibile alla condotta colposa del medico convenuto in regresso dalla struttura sanitaria: poiché “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali” (comma 3 dell’art. 2055 c.c.), è dunque onere di chi agisce in regresso provare che al convenuto - corresponsabile verso il terzo danneggiato - è attribuibile l’integrale obbligazione risarcitoria o comunque una percentuale della stessa superiore a quella dell’attore, in ragione di una maggiore incidenza causale o di una maggiore gravità della colpa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)