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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12430 - pubb. 20/04/2015.

Apporto al concordato preventivo di finanza esterna costituita da immobili da liquidare mediante trust autodichiarato


Tribunale di Pescara, 20 Marzo 2015. Est. Tiziana Marganella.

Concordato preventivo - Apporto di finanza esterna costituita da beni immobili da liquidare - Modalità - Trust autodichiarato istituito dal terzo


Nel concordato preventivo, l'apporto di finanza esterna costituito da beni immobili posti a disposizione dal terzo può essere realizzato mediante conferimento di detti beni in trust liquidatorio auto dichiarato, con designazione del terzo quale trustee, del Commissario giudiziale quale protector e della massa dei creditori del concordato quale beneficiario. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luca Cosentino


Il testo integrale


(1) Con decreto del Tribunale di Pescara del 20 marzo 2015 è stato omologato il concordato preventivo di società di persone che prevede l’intervento di finanza terza mediante istituzione di trust autodichiarato secondo il Jersey Trust Law del 1984 così come emendato nel 2012.

Tenuto conto che il disponente detiene un cospicuo patrimonio immobiliare, l’impianto del programma esecutivo del piano e del trust prevede che l’individuazione dell’immobile da alienare, con destinazione in favore della massa concordataria, non sia stato a priori determinata: essa verrà attuata in base a ragioni di carattere commerciale che si potranno constatare solo a seguito delle manifestazioni di interesse e delle offerte che dovessero materializzeranno.

La suddetta impostazione del trust anche dettata da ragioni di ordine fiscale: il trust non sarà costituito in base alla destinazione di uno specifico immobile ma, trattandosi di trust liquidatorio, esso sarà caratterizzato dalla dazione del ricavato della vendita immobiliare in favore dei creditori del concordato. In questo modo non dovrebbe essere applicabile l'ipotesi presa in considerazione dalla Corte di Cassazione, la quale, con la recentissima sentenza n. 3735 del 24 febbraio 2015, ha stabilito che all'atto di istituzione di trust autodichiarato avente ad oggetto immobili (e non il ricavato degli immobili come nel caso di specie) si applica l’imposta sulle donazioni nella misura dell'8%.

Il trust autodichiarato, nella specie, sarà così strutturato:

Il disponente, settlor o grantor, cioè il soggetto che istituisce il trust, sarà la società terza detentrice del patrimonio immobiliare.

Il trustee sarà l’amministratore della società disponente che dovrà semplicemente attenersi alle prescrizioni del trust in funzione della esatta esecuzione del piano di concordato preventivo.

I beneficiari sono costituiti dalla massa dei creditori del concordato preventivo.

Il protector è il Commissario giudiziale che verrà nominato dal Tribunale, con lo scopo di garantire la separazione e la protezione del patrimonio nonché la gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata delle risorse destinate alla massa.

In caso di violazione del trust è possibile invocare, con riferimento al profilo esogeno alla procedura concorsuale, il c.d. breach of trust, mentre, in ambito concordatario, rileva l’art. 137 L.F. richiamato dall’art. 186 L.F. (Luca Cosentino, Dottore commercialista in Pescara)