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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12429 - pubb. 20/04/2015.

Il minore ha diritto a mantenere rapporti con il genitore cd. sociale


Tribunale di Palermo, 06 Aprile 2015. Est. Ruvolo.

Famiglia non fondata sul matrimonio – Partner (convivente) di persona che sia genitore di un minore – Relazione affettiva duratura (eteroaffettiva o omoaffettiva) – Interruzione della relazione – Effetti – Diritto del minore a intrattenere rapporti con il genitore cd. sociale – Sussiste


In materia di famiglia, tutelata dall’art. 8 della CEDU, anche una relazione de facto può integrare un “rapporto familiare” e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell’interesse preminente del fanciullo, come accade nel caso in cui, oltre all’affetto generico, sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una progettualità genitoriale comune (per i partners) e di una convivenza avutasi per un tempo significativo, anche se poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest’ultimo ha dell’adulto. Al cospetto di questi elementi, la relazione “di fatto”, nonostante l’assenza di un rapporto giuridico di parentela, può rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU. E, peraltro, valorizzando il criterio guida del superiore interesse del fanciullo, il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso (cd. genitore sociale). Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici. Questa interpretazione evolutiva si impone a maggior ragione nell’ipotesi della separazione personale della coppia omosessuale che abbia convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro. Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell’ “altra figura genitoriale” – non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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