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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12405 - pubb. 16/04/2015.

In tema di affitto d'azienda, è legittima la previsione negoziale di una facoltà di recesso più favorevole alla curatela fallimentare di quanto previsto dall'art. 79 l. fall.


Tribunale di Rimini, 24 Marzo 2015. Est. Rossino.

Fallimento - Contratti pendenti - Affitto di azienda - Facoltà di recesso - Clausola negoziale più favorevole al curatore fallimentare rispetto alla previsione dell’art. 79 l. f. - Ammissibilità


In riferimento a contratto di affitto d’azienda, è pienamente ammissibile e non inficiata da nullità la clausola contrattuale contenuta in un contratto di affitto d’azienda, la quale preveda un ampliamento della facoltà di recesso in favore della curatela fallimentare rispetto a quanto già previsto dall’art. 79 l. fall., non essendo tale previsione di carattere inderogabile, nel contesto di convenzioni concluse da impresa in crisi e in un’ottica di rafforzamento della tutela dei creditori in ipotesi di apertura del fallimento (fattispecie relativa a clausola contenuta nel contratto di affitto d’azienda del seguente tenore: “Nel caso in cui la locatrice, durante il periodo di durata dell’Affitto d’Azienda, dovesse essere sottoposta a fallimento, salvo quanto previsto dall’art. 79 l. fall., il solo curatore fallimentare godrà della facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche successivamente al termine previsto nella predetta norma, purché con preavviso di almeno tre mesi”). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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