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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12377 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 1993. .

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso la società - Azione sociale - Proposizione cumulativa contro più amministratori e sindaci - Pluralità di cause inscindibili - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza di primo grado - Domanda di responsabilità - Accoglimento parziale nei confronti di uno soltanto dei convenuti - Appello di quest'ultimo - Società - Appello incidentale tardivo anche contro gli amministratori e sindaci vittoriosi - Ammissibilità

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive - Azione sociale di responsabilità - Proposizione cumulativa contro più amministratori e sindaci - Pluralità di cause inscindibili - Configurabilità - Conseguenze - Sentenza di primo grado - Domanda di responsabilità - Accoglimento parziale nei confronti di uno soltanto dei convenuti - Appello di quest'ultimo - Società - Appello incidentale tardivo anche contro gli amministratori e sindaci vittoriosi - Ammissibilità


L'azione di responsabilità, che una società cumulativamente proponga contro più amministratori e sindaci, chiedendo il ristoro dei danni che assuma verificatisi nel periodo in cui sono stati in carica e per effetto della loro concorrente inosservanza ai rispettivi obblighi, pur introducendo una pluralità di cause, alla stregua della pluralità dei titoli dedotti in giudizio, pone le cause medesime in relazione d'inscindibilità, tenendo conto che la normale autonomia e separabilità delle contese fra il creditore e i debitori in solido viene meno quando la condotta addebitata a ciascuno sia definibile come illecita solo in stretto collegamento con la valutazione della condotta dell'altro. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia accolto parzialmente la domanda di responsabilità nei confronti di uno dei convenuti, assolvendo gli altri, e tale soccombente abbia proposto appello principale, la società può appellare, in via incidentale tardiva, ai sensi dell' art. 334 cod. proc. civ., non soltanto contro l'appellante (indipendentemente dal fatto che l'impugnazione incidentale investa capi connessi o autonomi rispetto a quelli oggetto d' impugnazione principale), ma anche contro gli altri amministratori e sindaci rimasti vittoriosi in primo grado.