ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12359 - pubb. 02/04/2015.

Concordato con riserva sfociato in fallimento e compensazione dei crediti anteriori al ricorso con i debiti del fallimento


Tribunale di Reggio Emilia, 11 Marzo 2015. Est. Varotti.

Fallimento e altre procedure concorsuali – Concordato preventivo e successivo fallimento – Effetti – Per i creditori – Debiti pecuniari – Compensazione


Nella procedura di concordato preventivo successiva al decreto legge n° 83 del 2012, convertito in legge n° 134 del 2012, nel caso in cui alla domanda di concordato con richiesta di termine, ex articolo 161, comma 6, legge fallimentare, non segua l’ammissione alla procedura, bensì la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 162, comma 2, i crediti verso il fallimento sorti anteriormente al deposito del ricorso con richiesta di termine non sono compensabili con i debiti del fallimento sorti posteriormente al ricorso predetto, atteso che sin dal deposito di esso è sussistente una procedura concorsuale concordataria, con conseguente applicabilità degli articoli 169 e 56 della legge fallimentare. (Luciano Varotti) (riproduzione riservata)

Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:
Compensazione