Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12317 - pubb. 26/03/2015

Affidamento condiviso e prescrizioni ai genitori

Appello Catania, 18 Dicembre 2014. Est. Rita Russo.


Affidamento condiviso – Prescrizioni ai genitori – Ammissibilità – Sussiste



Il provvedimento giudiziale non può assecondare comportamenti velleitari, ma deve richiamare i genitori ai loro doveri ed indicare il “dover essere”, salvo che le incapacità risultino irreversibilmente radicate e comunque emerga il rischio di gravi pregiudizi per i minori.  L’affidamento ad uno solo dei genitori può essere disposto solo quando il giudice ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, risultando nei confronti del genitore escluso una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa e comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore; inoltre, l’art. 337 ter c.c. consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell'ordinamento dei rapporti di filiazione. In tal senso pertanto  si giustificano, in traluni casi, le prescrizioni giudiziali imposte ai genitori, di modo che l’esercizio della responsabilità genitoriale costituisca espressione di conveniente protezione del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata (Cass. 9546/2012; Cass. 5108/2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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