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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12289 - pubb. 23/03/2015.

Attività del consulente aziendale per la predisposizione dell'accordo di ristrutturazione e privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 c.c.


Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 2015, n. 5524. Est. Magda Cristiano.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Attività preparatoria di predisposizione della domanda di omologazione - Iscrizione all'albo professionale - Necessità - Esclusione - Ruolo del professionista attestatore - Distinzione


L'attività di consulenza prestata per la predisposizione e la presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis L.F. non deve essere necessariamente svolta da un soggetto iscritto ad un apposito albo professionale, mentre tale requisito è richiesto per il professionista designato dal debitore per attestare la veridicità dei dati aziendali, figura, quest'ultima, necessariamente distinta dalla prima in ragione del requisito dell'indipendenza che impedisce la cumulabilità dei due incarichi.

Nel caso di specie, il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo ex articolo 98 L.F., aveva negato il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 c.c. al credito insinuato dal consulente aziendale incaricato dal debitore di verificare il passivo della società, lo stato dei lavori che questa aveva in corso e nell'organizzare riunioni con potenziali acquirenti e i creditori, per poi inoltrare a questi ultimi, insieme ad altri professionisti, una richiesta di adesione all'ammissione della procedura prevista dall'articolo 182 bis L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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Massimario ragionato del concordato preventivo:
Attività preparatoria del consulente aziendale