Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12275 - pubb. 18/03/2015

I trust interni sono nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto

Tribunale Udine, 28 Febbraio 2015. Est. Zuliani.


Trust - Trust interno - Libertà di riconoscimento dei singoli Stati

Trust - Trust interno - Riconoscimento riservato alla valutazione del giudice

Trust - Trust interno - Nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto



In tema di riconoscibilità dei cosiddetti trust interni, quelli cioè che non hanno alcun elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, se non quello della legge applicabile scelta dai soggetti disponenti, si deve ritenere che gli ordinamenti cd. non-trust, che con la firma della convenzione si impegnano riconoscere al loro interno gli effetti di trust costituiti nei paesi che prevedono quell'istituto, restano liberi di riconoscere o meno i trust interni, ai quali vengono equiparati quelli in cui gli unici elementi di estraneità, oltre alla scelta della legge applicabile, sono la residenza o la sede del trustee. A tale conclusione è possibile pervenire in considerazione del fatto che la legge 16 ottobre 1989, n. 264, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 "sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento" consiste nella ratifica di un trattato di diritto internazionale privato, il cui scopo è quello di regolare fattispecie concrete con elementi oggettivi di interferenza tra diversi ordinamenti nazionali, nonché del fatto che l'articolo 13 della Convenzione, lungi dal porre una deroga a questo principio, lo ribadisce espressamente affermando che nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La libertà, consentita dalla Convenzione dell'Aja ai vari Paesi, al riconoscimento del trust interno non è riservata ad una iniziativa del legislatore, ma è demandata al giudice, investito del compito di verificare volta per volta ed esaminando le caratteristiche del caso concreto (la "causa concreta" del negozio) la meritevolezza o meno del singolo trust. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il riconoscimento del trust nei vari paesi sulla base della convenzione dell'Aja, presuppone che determinati rapporti giuridici istituiti da una persona promanino da un certo ordinamento per produrre effetti in un altro ordinamento, il quale convenzionalmente si impegna a riconoscere quegli effetti anche al suo interno. Senonché, tale fattispecie non si verifica laddove tutti i soggetti e tutti i beni coinvolti nella costituzione del trust siano collocati esclusivamente all'interno di un unico ordinamento statuale, come avviene nei trust cd. interni, i quali non possono, pertanto, essere riconosciuti dal nostro ordinamento i cui atti di costituzione devono essere dichiarati nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto, in quanto volti a creare una forma di segregazione patrimoniale non prevista e non consentita ove, all'articolo 2740, comma 2, c.c. non consente limitazioni della responsabilità se non nei casi stabiliti dalla legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalata da:

Il trust in Italia”
Associazione riconosciuta come maggiormente rappresentativa nel campo del trust dal Consiglio Nazionale Forense

www.il-trust-in-italia.it




Il testo integrale


 


Testo Integrale