Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12256 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Febbraio 2008. .


Liquidazione coatta amministrativa - Impresa di assicurazione - Restituzione di somme gestite per conto della Cassa di previdenza degli agenti - Condizioni - Principio della doppia separazione patrimoniale - Osservanza da parte della società depositaria - Necessità - Violazione - Conseguenze - Acquisto della proprietà del denaro da parte della società depositaria - Spettanza alla Cassa di un mero diritto di credito



In tema di domanda di rivendica, proposta da una cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili agli agenti e costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia, trova applicazione il principio di carattere generale, ricavabile dalla disciplina speciale delle società fiduciarie e di investimento finanziario, per cui il diritto del depositante a rivendicare le cose fungibili depositate sussiste solo in quanto sia stato rispettato l'obbligo della cosiddetta doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, nonché, all'interno di quest'ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente), ispirato allo scopo di garantire un'efficace tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell'intermediario, attraverso la sottrazione dei beni alla liquidazione concorsuale e l'attribuzione all'investitore della possibilità di recuperare immediatamente e completamente quelli riconducibili al proprio patrimonio; ne deriva che questa tutela è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia accaduto, l'investitore è titolare esclusivamente, come effetto della ricorrenza della disciplina del deposito irregolare ex art. 1782 cod. civ., di un diritto di credito nei confronti del depositario, che concorre con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest'ultimo. (Principio affermato dalla S.C. che, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha negato che l'appostazione in bilancio delle predette somme fosse di per sè indiziante della autonomia patrimoniale e di gestione separata dei fondi depositati, nemmeno essendo stato accertato un vincolo legale o contrattuale di destinazione delle stesse ed invece sussistendo un mero obbligo di garantire la pronta liquidità solo per le somme da retrocedersi in caso di trasferimento degli agenti ad altra cassa o di definitiva cessazione del rapporto di agenzia). (massima ufficiale)