Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12224 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 16 Febbraio 2015. .


Società - Direzione e coordinamento - Requisiti



L’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e 2497-quinquies c.c., è rinvenibile solo in presenza di un accentramento nella capogruppo delle funzioni gestorie fondamentali, inerenti alla società controllata, in grado di imporre l’unità dell’indirizzo amministrativo-gestionale attraverso l’esercizio di un’influenza dominante. Si tratta, in sostanza, dell'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono  alla conduzione degli affari  sociali. Si ha, inoltre, controllo (e si presume, di conseguenza, l’attività di direzione e coordinamento) ai sensi degli artt. 2497 sexies e 2359 c.c., quando una società è in condizioni di esercitare un’influenza dominante su un’altra società, per effetto del possesso della quota maggioritaria di partecipazione nella stessa o per la sussistenza delle altre condizioni di cui all’art. 2359 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)