Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12217 - pubb. 09/03/2015

Prededuzione del credito dell'attestatore: la funzionalità deve essere stimata con valutazione ex ante

Tribunale Roma, 23 Febbraio 2015. Est. Daniela Cavaliere.


Prededuzione - Credito del professionista attestatore nel concordato preventivo - Idoneità ed adeguatezza delle prestazioni alla composizione di una crisi - Valutazione ex ante - Esclusione della prededuzione - Motivazione - Necessità



Ai fini del riconoscimento della prededuzione al credito del professionista attestatore della domanda di concordato preventivo, ciò che rileva è la funzionalità delle prestazioni professionali, la quale dovrà essere necessariamente valutata in termini di idoneità ed adeguatezza "ex ante" ad una composizione della crisi, essendo irrilevante che questa, inizialmente ritenuta suscettibile di regolazione dal difensore, venga poi accertata e definita irreversibile dal tribunale. Allo scopo di esprimere il giudizio in questione, il tribunale non potrà fare meno di verificare in concreto l'attività svolta dal professionista e di accertarne il nesso (cronologico, teleologico e di adeguatezza) con la procedura concorsuale concordataria sicché, una volta compiuti positivamente tali accertamenti, l'eventuale esclusione della natura prededucibile del credito, destinata ad operare anche nelle ipotesi di consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento, dovrà essere adeguatamente motivata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Corrado Grillo


Il testo integrale




Massimario ragionato del concordato preventivo:
Crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale
Accertamento della prededucibilità
Criteri di verifica del credito del professionista per l'accesso alla procedura di concordato preventivo


 


Testo Integrale