ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12200 - pubb. 05/03/2015.

Il comodato non è opponibile al fallimento e il curatore può esercitare il diritto di recesso


Tribunale di Taranto, 23 Gennaio 2015. Est. Casarano.

Fallimento - Comodato - Opponibilità - Esclusione


Il contratto di comodato non è opponibile al fallimento, non essendo applicabile in via analogica la regola dell'opponibilità prevista per la locazione dall'articolo 1599 c.c.; in ogni caso, la dichiarazione di fallimento consente al curatore l'esercizio del recesso per urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell'articolo 1809 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale