Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12197 - pubb. 05/03/2015

Spese processuali: soccombenza reciproca e pagamento del doppio contributo unificato

Cassazione civile, sez. VI, 21 Gennaio 2015, n. 930. Est. Marotta.


Processo civile – Obbligo del deposito telematico – Difetto di funzionamento del sistema – Possibilità di depositare l’atto in formato cartaceo – Oneri probatori a carico dell’istante – Alleggerimento in caso di plurime istanze pervenute – Prova presuntiva – Sussiste

Impugnazione – Rigetto integrale – Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 – Dispositivo del provvedimento – Declaratoria di sussistenza dei presupposti di Legge – Sussiste – Necessità – Sussiste – “Atto Dovuto”



In materia di spese processuali, al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’articolo 88 c.p.c., rilevando tale violazione unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese. Si aggiunga che in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso. L’obbligo del rimborso delle spese processuali, poi, si fonda sul principio di causalità, nel senso che la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e deve qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In base al tenore letterale della disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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