Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12115 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Monza, 04 Febbraio 2013. .


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Oneri del creditore richiedente - Titolo esecutivo - Mancanza - Effetti



Nel nuovo procedimento prefallimentare, il creditore privato deve dimostrare, prima di tutto, la sua legittimazione ovvero la titolarità di una pretesa incontestata o portata da un titolo esecutivo, giudiziale o negoziale, poi l’insolvenza del debitore che abbia le caratteristiche dimensionali per essere sottoposto a fallimento, con la conseguenza che laddove la pretesa creditoria dedotta con l’istanza non sia assistita da titolo esecutivo e risulti contestata, la legittimazione dell’asserito creditore risulta incerta e l’istanza deve essere rigettata. (Barnaby Dosi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato