Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12111 - pubb. 19/02/2015

Leasing traslativo, applicabilità dell'art. 1526 c.c. e possibilità di riduzione equitativa della penale

Cassazione civile, sez. III, 10 Febbraio 2015, n. 2491. Est. Stalla.


Leasing traslativo - Applicabilità dell'art. 1526 c.c. - Possibilità di riduzione equitativa della penale



Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art.1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti ed il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene.

Nell'ambito della riconduzione ad equità delle prestazioni conseguenti alla risoluzione contrattuale, è possibile la riduzione equitativa delle penale ex art. 1384 c.c. allorquando quest'ultima appaia eccessiva in rapporto a tutti gli aspetti economici del contratto e, in particolare, all'entità risultante dalla pura sommatoria, in funzione di liquidazione anticipata del danno, di tutti i canoni locativi: scaduti e ancora a scadere. La riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c. presuppone però per il suo esercizio la deduzione in giudizio, ad opera delle parti, degli elementi fattuali denotanti l'eccessività in rapporto alla fattispecie complessiva. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti, LL.M. (Finance) – Studio Legale Associato a Watson Farley & Williams


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