Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12079 - pubb. 16/02/2015

Art. 6 CCNL dirigenti del credito, azione penale nei confronti del dirigente e rifusione da parte della Società delle spese del giudizio sostenute dal dirigente

Tribunale Milano, 18 Novembre 2014. Est. Scarzella.


Art. 6 CCNL dirigenti credito – Azione penale nei confronti del dirigente – Rifusione da parte della Società delle spese del giudizio sostenute dal dirigente – Presupposti



L’art. 6 del CCNL dei dirigenti del settore del Credito non si riferisce a tutte le ipotesi di reato commesso “durante o in occasione” del rapporto di lavoro ma univocamente e soltanto a quello commesso nell’”esercizio delle sue funzioni”, in particolare il beneficio previsto dalla norma, che pone a carico dell’Azienda le spese giudiziali sostenute dal dirigente, si applica solo in caso di corretto esercizio delle funzioni e quando la parte lesa del reato non sia l’azienda stessa.

Per espressa previsione delle Parti sociali e in base alla interpretazione letterale, ex. art. 1362 c.c., la norma in oggetto si applica esclusivamente alle fattispecie attinenti “strictu sensu” al processo penale, come ad esempio l’informazione di garanzia. (Nel caso si trattava di contestazioni da parte della Banca d’Italia, le quali solo potenzialmente avrebbero potuto avere risvolti penalistici). (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Studio Legale Daverio & Florio


Il testo integrale



L’art. 6 del CCNL dirigenti del settore Credito prevede che “Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia”.

Richiamandosi alla costante giurisprudenza (Cass. civ. sez. lav. 24652/2008) il Tribunale di Milano, con la sentenza in esame, ribadisce i criteri in basi ai quali spetta il beneficio, previsto dalla contrattazione collettiva per i Dirigenti del settore Credito (Art. 6 CCNL dirigenti del Credito del 6 ottobre 2014), il quale pone a carico dell’Azienda le spese processuali sostenute dai funzionari per reati commessi “nell’esercizio delle funzioni”.

In primo luogo, chiarisce il Tribunale di Milano, la parte lesa del reato contestato deve essere un terzo, e non l’Azienda stessa, in secondo luogo, il beneficio non spetta quando il dipendente risulti inadempiente ai suoi doveri di ufficio.

Chiarisce in particolare il Tribunale che la norma non intende coprire un “rapporto di mera occasionalità tra l’esercizio delle funzioni e la commissione del reato” e che quindi non è sufficiente che il dirigente abbia commesso il fatto in coincidenza temporale con l’esercizio delle funzioni ma occorre che abbia commesso l’illecito penale, appunto, nell’esercizio delle funzioni stesse. Questo in ragione del fatto che la norma è diretta a “tutelare l’esercizio delle funzioni” e non la violazione di tali funzioni.

Infine il Tribunale chiarisce l’abbinabilità della tutela in oggetto ai soli atti riconducibili direttamente ed esclusivamente al processo penale. A tale conclusione esso giunge per due ordini di motivi: il primo è che secondo l’interpretazione letterale ex. art. 1362 cc, la norma del CCNL fa riferimento ad atti che riguardano esclusivamente il processo penale (informazione di garanzia, azione penale, parte civile), mentre nel caso di specie non era presente un processo penale, ma solamente una contestazione della Banca d’Italia, che eventualmente sarebbe potuta sfociare in azioni penali; il secondo, che la norma e l’interpretazione in oggetto sono pienamente coerenti con l’art. 195 del D.Lgs. 58 del 1998, il quale prevede l’obbligo delle Società di esercitare il regresso verso i responsabili di condotte sanzionate dalla Consob. Sarebbe incoerente e illogico quindi che l’Azienda si dovesse trovare a sostenere in un primo momento le spese giudiziali per il funzionario inadempiente e in seguito avesse l’obbligo di esercitare il regresso per ristorare il danno subito. (Fabrizio Daverio)


Testo Integrale