Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12070 - pubb. 16/02/2015

Trust liquidatorio autodichiarato a sostegno di concordato preventivo, interessi meritevoli di tutela e natura non inderogabile dell'articolo 2740 c.c.

Tribunale Forlì, 05 Febbraio 2015. Est. Carmen Giraldi.


Trust - Nozione - Distinzione tra disponente e trustee - Trasferimento dei beni - Non necessità

Trust - Valutazione di meritevolezza - Necessità di accertamento e valutazione della causa concreta

Trust - Trust liquidatorio - Segregazione dei beni del fideiussore a sostegno di concordato preventivo - Interesse meritevole di tutela

Responsabilità patrimoniale - Natura inderogabile della disposizione di cui all'articolo 2740 c.c. - Esclusione

Vincolo di destinazione - Articolo 2645 ter c.c. - Riconoscibilità di atti di destinazione la cui creazione e rimessi all'autonomia privata

Trust - Nullità per violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento - Esclusione - Azione revocatoria - Esperibilità - Oggetto dell'impugnazione - Atto di conferimento



La nozione di trust contenuta nella convenzione dell'Aja, al primo paragrafo dell'articolo 2, non richiede la distinzione della figura del disponente da quella del trustee nè il trasferimento dei beni dal disponente al trustee, essendo sufficiente che i beni siano posti sotto il controllo di quest'ultimo, soggetto passivo di un'obbligazione della quale sono creditori i beneficiari del trust. Ne consegue che un trust avente tutte le caratteristiche di cui all'articolo 2 citato deve essere riconosciuto come esistente e produttivo di effetti ancorché autodichiarato e nonostante l'assenza formale di trasferimento dei beni da un soggetto all'altro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini del riconoscimento della validità del trust, è necessario valutare la meritevolezza, ai sensi dell'articolo 1322 c.c., della causa concreta, posto che il ricorso al trust si giustifica soltanto per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela giuridica. Pertanto, per affermare l'efficacia del trust e la liceità dei connessi atti di destinazione non è sufficiente un "programma di segregazione" corrispondente allo schema astrattamente previsto dalla convenzione dell'Aja, ma è necessario accertare, di volta in volta, il programma concreto risultante dal singolo regolamento di interessi attuato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È meritevole di tutela il trust con il quale il fideiussore di società che intenda presentare una domanda di concordato preventivo appone sui propri beni un vincolo di destinazione a a favore dei creditori del concordato e, nel contempo, protegge i beni bellissimi dall'aggressione dei creditori allo scopo di evitare che questi possano acquisire diritti di supremazia o comunque posizioni di privilegio in grado di inficiare il soddisfacimento delle loro ragioni di credito secondo un criterio strettamente proporzionale tra l'entità dei crediti e quella del patrimonio facente parte del fondo costituito in trust e posto a garanzia dei loro diritti. Detto trust persegue, infatti, la finalità di rassicurare i creditori sulla non dispersione del patrimonio personale del fideiussore e sulla successiva liquidazione degli immobili conferiti e si pone in collegamento con la volontà di raggiungere la soluzione della crisi della società garantita tramite concordato. L'atto di segregazione non persegue, pertanto, il mero intento di distogliere dai creditori il patrimonio del disponente allo scopo di renderlo inattaccabile, ma quello di facilitare la procedura di concordato assicurando ai creditori una parità di trattamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alla disposizione di cui all'articolo 2740 c.c., in tema di responsabilità patrimoniale, non può riconoscersi natura di norma inderogabile e l'effetto segregativo tipico del trust non si pone in contrasto con la riserva di legge prevista in detta norma, in quanto la legge 9 ottobre 1989, n. 364 ha dato attuazione alla convenzione dell'Aja elevandola a normativa di rango primario, così che la non applicabilità dell'articolo 2740 emerge direttamente dagli articoli 2 e 11 della convenzione, i quali identificano in modo esclusivo la fonte della segregazione nella "proprietà qualificata" del trust e forniscono una nuova lettura del concetto di "patrimonio" (Trib. Bologna, 1 ottobre 2003). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano dell'articolo 2645 ter c.c., il quale, mediante il richiamo all'articolo 1322, comma 2, c.c., consente anche ad atti atipici ed a determinate condizioni (trascrizione, durata, forma) di rendere opponibile erga omnes un vincolo di destinazione impresso su certi beni immobili o mobili registrati ha definitivamente aperto la porta dell'ordinamento ai più disparati atti di destinazione scaturiti dall'autonomia privata (Trib. Reggio Emilia, 27 agosto 2011). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il conferimento di beni in trust, pur non integrando un'ipotesi di nullità per violazione dei principi inderogabili dell'ordinamento, può tuttavia integrare i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, con la precisazione che oggetto dell'impugnazione non sarà l'atto istitutivo del trust, mancante di effetti dispositivi, bensì il conseguente atto di disposizione con il quale i beni sono stati trasferiti al fiduciario trustee o, nell'ipotesi di trust autodichiarato, posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico, così come prevede l'articolo 2, comma 2, della convenzione dell'Aja. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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Il testo integrale

 

Massimario ragionato del concordato preventivo:

Azione revocatoria
Interessi meritevoli di tutela
Trust liquidatorio

 


 


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