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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12048 - pubb. 11/02/2015.

Affidamento esclusivo cd. rafforzato e sui provvedimenti amministrativi che limitano la responsabilità genitoriale


Tribunale di Torino, 22 Gennaio 2015. .

Affidamento dei minori – Affidamento esclusivo – Decisioni di maggiore interesse per i figli – Da assumere di concerto da parete di entrambi i genitori – Necessità – Sussiste – Deroga – Affidamento esclusivo cd. rafforzato o superesclusivo

Provvedimenti amministrativi di protezione del minore – Art. 403 c.c. – Efficacia limitata nel tempo – Chiarimenti e Funzione


Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di protezione dei minori, un provvedimento di natura amministrativa – come quello ex art. 403 c.c. - che va ad incidere su diritti di rango costituzionale (art. 30) in tanto può ritenersi consentito e compatibile con i principi del giusto processo (art. 111 comma secondo Cost.) in quanto l’efficacia di cui è dotato nel limitare la responsabilità genitoriale sia mantenuta in uno spazio temporale di assoluta urgenza, corrispondente ai “tempi tecnici” che occorrono per portare l’autorità giudiziaria a conoscenza dei fatti e consentire alla stessa di assumere con immediatezza, formato un collegio, le decisioni del caso, con provvedimento urgente e immediatamente esecutivo ex art. 333, 336 comma terzo c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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