Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12007 - pubb. 04/02/2015

Dlgs 154/2013: sulla entrata in vigore delle nuove norme

Cassazione civile, sez. I, 26 Giugno 2014, n. 14556. Est. Didone.


Disconoscimento della paternità – Art. 244 c.c. – Termine di decadenza – Modifiche introdotte dal d.lgs. 154/2013 – Entrata in vigore – Regime transitorio (art. 244 c.c.)



Il D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104 contiene la disciplina transitoria della riforma della filiazione. Per quanto interessa ai fini del termine ex art. 244 c.c., il comma 7 della disposizione prevede che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo". Nella parte rilevante ai fini della decisione del ricorso, risultano modificati, dell'art. 244 c.c., il comma 2 (Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza) e il comma 4 (Nei casi previsti dai commi 1 e 2 l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita). L'art. 104 cit., comma 9 a sua volta, prevede che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dall'articolo 244 c.c., comma 4, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo". Appare evidente, dunque, che alla regola della immediata applicabilità - con salvezza del giudicato - disposta dalla norma di cui al settimo comma, la norma di cui al nono comma introduce una deroga per la quale il termine di proponibilità (secondo la dottrina, ma di "prescrizione", secondo la Relazione illustrativa) opera solo a far tempo dall'entrata in vigore della riforma ("...decorrono dal giorno ..."). La lettura innanzi proposta è, d'altra parte, espressamente enunciata anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 154 del 2013, nella quale si afferma che "L'art. 104 detta le disposizioni transitorie che, nel rispetto del principio dell'intangibilità dell'eventuale giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge delega, prevedono in quali limiti debbano essere applicate le nuove disposizioni" ... "Il comma 7, applicando il principio generale in forza del quale gli istituti di diritto sostanziale si applicano dal momento della loro entrato in vigore, stabilisce che le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo si applichino a tutte le azioni sulle quali la norma è intervenuta (disconoscimento di paternità, reclamo o contestazione dello stato di figlio) anche se relative a figli nati prima della entrata in vigore della legge stessa". Inoltre, "Il comma 9 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo inizino a decorrere i termini, previsti dal quarto comma dell'art. 244 c.c., per proporre l'azione di disconoscimento di paternità". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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