Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12005 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2014. .


Affidamento esclusivo – Passaggio all’affidamento condiviso – Mantenimento diretto – Automatismo – Esclusione – Riduzione automatica dell’assegno di mantenimento – Esclusione



Il passaggio dal regime di affidamento esclusivo a quello di affidamento condiviso dei figli non comporta (e tanto meno automaticamente) una riduzione della misura del contributo al mantenimento dei figli disposto nel regime di affidamento esclusivo. Tale riduzione può essere disposta solo con riguardo a concrete evidenze di riduzione del carico di spesa e di impiego di disponibilità personali derivanti dall'affido condiviso. Va ribadito che l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)