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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11963 - pubb. 26/01/2015.

Natura concorsuale o meno dei crediti originati dai contratti pendenti, criteri distintivi e fattispecie in tema di rapporti di lavoro subordinato


Tribunale di Udine, 04 Dicembre 2014. Est. Massarelli.

Concordato preventivo - Distinzione tra crediti concorsuali e crediti estranei al concorso - Distinzione - Modalità - Rilevanza del momento in cui sorge il credito, del titolo e dei fatti che ne costituiscono la radice causale

Concordato preventivo - Crediti originati da contratti pendenti - Individuazione della natura concorsuale o meno - Contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata - Distinzione - Rilevanza del momento dell'adempimento - Contratti di durata - Individuazione delle coppie di prestazioni - Distinzione tra prestazioni relative ad unità temporali anteriori e successive alla domanda

Concordato preventivo - Contratti pendenti - Rapporti di lavoro subordinato - Contratti di durata - Reciproche coppie di prestazioni - Rilevanza del tempo in cui vengono rese le prestazioni - Natura prededucibile dei crediti relativi a prestazioni eseguite dopo la domanda di concordato preventivo


Il deposito del ricorso per concordato preventivo determina una netta cesura fra crediti concorsuali e crediti estranei al concorso, ove la distinzione tra le due categorie deve essere fatta con riferimento al momento in cui il credito sorge, in base al titolo ed ai fatti che ne costituiscono la radice causale. I crediti concorsuali, non importa se privilegiati o meno, non possono conseguire alcuna soddisfazione, nemmeno per via coattiva, al di fuori di quella prevista dal piano e dalla proposta soggetta ad ammissione, approvazione e omologazione, mentre i crediti estranei al concorso devono, invece, essere soddisfatti alle normali scadenze, senza che si possa loro opporre principi quali quelli della cristallizzazione del passivo, della concorsualità o di pari trattamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I vincoli contrattuali preesistenti alla domanda di concordato preventivo che siano tuttavia pendenti al momento della sua presentazione, in quanto le obbligazioni già sorte si trovano in stato di inesecuzione reciproca dal punto di vista funzionale, devono essere distinti dalle ordinarie posizioni debitorie rientranti nel regime del concorso. Pertanto, per stabilire se i crediti nascenti da un rapporto pendente rientrino o meno nella categoria dei crediti concorsuali del concordato preventivo, occorre distinguere tra crediti nascenti da contratti ad esecuzione istantanea (sia pur differita o ripartita in vari momenti temporali) e crediti nascenti da contratti di durata. Per i primi non è possibile scindere la reciprocità delle prestazioni dedotte in contratto, poiché in esse l'adempimento è unico, così come il sinallagma genetico e funzionale, ed il tempo costituisce solo una variabile accessoria utile a definire il momento dell'adempimento. Per tali crediti non vige, quindi, il divieto di cui all'articolo 168 L.F. ed il pagamento delle prestazioni anteriori deve avvenire regolarmente, senza necessità di autorizzazione del giudice, perché il pagamento legittimo di un debito pregresso ha natura ordinaria. Per quanto, invece, attiene ai contratti di durata, le reciproche prestazioni possono essere agevolmente separate in coppie a seconda del periodo temporale stabilito in contratto, in quanto il tempo costituisce l'unità di misura dell'adempimento, come avviene, ad esempio, nella somministrazione e nella locazione, ove l'obbligazione è estinta dal decorso di un termine entro cui si verifica la soddisfazione dei bisogni dedotti in contratto. In tal caso, il sinallagma genetico è unico, ma numerose sono quelli funzionali, tanto che è sempre possibile instaurare un rapporto di corrispondenza tra singoli periodi di esecuzione della prestazione continuativa e singole rate di corrispettivo contrattuale. Per tali contratti, i crediti per prestazioni relative ad unità temporali anteriori alla domanda sono sempre da ritenersi sorti prima della sua presentazione, sono soggetti al concorso e non possono essere soddisfatti se non nell'ambito della previsione del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I rapporti di lavoro subordinato rientrano nel novero dei contratti di durata, ove le reciproche coppie di prestazioni (lavoro-retribuzione) vanno valutate alla stregua del tempo in cui vengono rese. Conseguentemente, i crediti per prestazioni dei lavoratori dell'impresa insolvente poste in essere prima della domanda di concordato ed ancora insoddisfatti rientrano nell'ambito del concorso, mentre quelli relativi a prestazioni posteriori debbono essere soddisfatti regolarmente, alle scadenze contrattuali previste. Al riguardo, va precisato che non assume alcun rilievo il momento di esigibilità delle retribuzioni, in quanto esso non determina la natura concorsuale o meno del credito, dovendo, invece, aversi riguardo al momento in cui sono state svolte le prestazioni, adottando eventualmente i criteri fissati dai contratti collettivi per stabilire la quota giornaliera od oraria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Marcello Pollio


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Contratti in corso di esecuzione

Contratti di lavoro subordinato

Natura concorsuale o prededotta dei crediti generati dai contratti in corso di esecuzione