Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11961 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Perugia, 22 Dicembre 2014. .


Intermediazione finanziaria – Comportamento illecito del promotore finanziario – Appropriazione del denaro contante ricevuto dal cliente con la prospettiva di investirlo in prodotto finanziario rivelatosi inesistente – Prova della consegna del denaro – Presenza di indizi gravi, precisi e concordanti – Sufficienza



In materia di intermediazione finanziaria, allorché si imputi al promotore finanziario di essersi appropriato del denaro contante consegnatogli a più riprese dal cliente, approfittando del rapporto fiduciario col medesimo, con la prospettiva di impiegarlo nell’acquisto di strumento finanziario rivelatosi inesistente, la consegna delle dette somme può ritenersi provata in base ad una serie di circostanze gravi, precise e concordanti quali: 1) una missiva riferibile al promotore e diretta al deceptus contenente l’esplicito riferimento all’inesistente strumento finanziario e l’indicazione delle modalità con cui le consegne di contante sarebbero dovute avvenire; 2) una serie di documentati prelievi di denaro da parte del cliente presso gli sportelli di un istituto di credito; 3) una serie di ricevute di versamento redatte sui moduli intestati alla banca, sottoscritte dal promotore e rilasciate al cliente, recanti date e importi pressoché coincidenti con le date e gli importi dei prelievi effettuati; 4) falsi rendiconti verosimilmente predisposti dal promotore infedele che affermano esser stato sottoscritto l’inesistente strumento finanziario per un valore nominale pressoché coincidente con l’ammontare dei prelievi e delle ricevute predetti; 5) una delibera Consob che dispone la radiazione del medesimo promotore finanziario dal relativo albo per fatti precedenti e analoghi e quelli descritti in citazione; 6) il non essersi presentato il promotore finanziario a rendere l’interrogatorio formale deferitogli sui fatti addebitatigli. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)