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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11903 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bergamo, 09 Ottobre 2014. .

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Liquidatorio o con continuità aziendale - Qualificazione - Deposito del piano - Rilevanza


Poiché il concordato diviene qualificabile come liquidatorio o con continuità aziendale soltanto al momento in cui viene depositato il piano, alla scadenza dei termini concessi dal tribunale (e sempre che il debitore non opti per una diversa soluzione della crisi, di natura privatistica, quale quella prevista dall'articolo 182 bis L.F.), il debitore che presenti domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. può legittimamente proseguire l'attività di gestione caratteristica della fase cd. preconcordataria sino al deposito del piano, momento in cui, ove lo stesso abbia natura liquidatoria, scatta l'obbligo di cessare l'attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)