Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11856 - pubb. 08/01/2015

Riduzione o perdita del capitale sociale: l'articolo 182 sexies è applicabile a tutti i tipi di concordato sino al passaggio in giudicato del decreto di omologazione

Tribunale Monza, 03 Dicembre 2014. Est. Nardecchia.


Concordato preventivo - Credito di rivalsa Iva - Privilegio speciale - Sussistenza

Concordato preventivo - Riduzione o perdita del capitale sociale delle società in crisi - Applicazione ai concordati liquidatori e con continuità aziendale - Effetti limitati dalla domanda alla omologazione



Anche nell'ambito del concordato preventivo, al credito di rivalsa iva, vantato dal cedente di beni o al prestatore di servizi, deve essere riconosciuto il privilegio speciale di cui all'articolo 2758, comma 2, c.c. sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, salvo che nella proposta di concordato sia diversamente previsto ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 160, comma 2, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione di cui all'articolo 182 sexies L.F., relativa agli obblighi di riduzione o perdita del capitale sociale, si applica ai concordati liquidatori ed a quelli con continuità aziendale e spiega la sua efficacia dalla data del deposito della domanda di concordato sino alla sua omologazione, dopo di che, ovvero dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologazione, trovano nuovamente piena applicazione le norme in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, di obblighi degli amministratori e di operatività della causa di scioglimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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