Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11827 - pubb. 22/12/2014

L'esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, n. 2 ed il limite di cui all'articolo 70 L.F. presuppongono l'effettivo riutilizzo del denaro versato sul conto

Tribunale Milano, 03 Giugno 2014. Est. Francesca Maria Mammone.


Revocatoria fallimentare - Esenzione di cui all'articolo 67, comma 3, n. 2 L.F. - Limitazione di cui all'articolo 70 L.F. - Ratio - Versamenti effettuati su un conto che consenta l'effettivo riutilizzo del denaro - Necessità



Le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 3, n. 2 e 70 della legge fallimentare sono state volute per quei rapporti nei quali il correntista debitore che abbia effettuato un pagamento possa riutilizzare il denaro esistente sul conto. Dette norme mirano, infatti, ad evitare che i versamenti funzionali o seguiti da nuovi impieghi da parte del correntista possano essere considerati pagamenti di per sé revocabili, esponendo in tal modo la banca al rischio di dover restituire più di quanto la stessa abbia potuto effettivamente beneficiare. L'esenzione e la limitazione di cui alle norme sopra citate possono, pertanto, operare solo in presenza di un rapporto continuativo, il quale sia in concreto caratterizzato dal meccanismo sopra descritto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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