La comunicazione dell’avvenuta accettazione di una proposta di acquisto, ai fini del perfezionamento del contratto preliminare, può avvenire anche solo a mezzo telegramma trasmesso dal mediatore
Cassazione civile, sez. II, 09 Dicembre 2014, n. 25923. Pres., est. Triola.
Proposta di acquisto – Accettazione – Comunicazione al proponente mediante telegramma da parte del mediatore – Conclusione contratto preliminare
La comunicazione a mezzo di telegramma inviato dal mediatore al proponente di avvenuta accettazione di una proposta di acquisto determina il perfezionamento di un contratto preliminare, essendo irrilevante che il mediatore si limiti a dare comunicazione dell’avvenuta accettazione senza inviare al proponente il documento sottoscritto dal destinatario della proposta contenente l’accettazione medesima. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti
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