Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11815 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 16 Luglio 2014. .


Concordato con riserva - Obblighi informativi - Modalità di adempimento - Comunicazione di una relazione a carattere illustrativo - Semplice comunicazione dei dati contabili - Inidoneità



Perché gli obblighi informativi disposti dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. possono dirsi adempiuti occorre che la relazione alle commissario giudiziale sia idonea a consentire allo stesso e, per suo tramite, al tribunale, di monitorare lo stato delle iniziative intraprese ai fini della predisposizione della domanda di concordato e, al tempo stesso, di verificare che l'attività di gestione svolta dell'impresa sia coerente con lo stato di crisi in cui essa versa, non sia tale da comprometterne ulteriormente l'equilibrio finanziario e sia osservante dei vincoli imposti dalla legge a tutela della par condicio creditorum. In ciò si sostanzia la natura dell'informazione, la quale deve appunto avere carattere "illustrativo" e che, come tale, non può limitarsi alla semplice trasmissione dei dati contabili al commissario giudiziale al quale non può essere delegato il compito di ricercare le poste più significative, rendendo così praticamente impossibile un reale controllo sulla gestione ed una compiuta verifica della causale dei pagamenti eseguiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)